Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 5910 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse all’appello, resa dall’appellante prima dell’udienza di discussione, determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il venir meno dell’interesse alla decisione impedisce l’esame nel merito dei motivi di appello e impone la definizione del giudizio in rito. La compensazione delle spese processuali può essere disposta in ragione dell’evoluzione della controversia, anche in presenza di una declaratoria di improcedibilità. La pronuncia non comporta alcun accertamento sulla fondatezza delle censure articolate avverso il provvedimento amministrativo impugnato.

Il Fatto

Gli originari ricorrenti hanno impugnato la nota con cui il Comune di Napoli ha negato l’accertamento di conformità e ha ordinato la demolizione di un manufatto adibito a civile abitazione, della superficie di mq 76 e volume di mc 265, composto da due camere e servizi, oltre terrazzino coperto da tettoia.

Il TAR Campania, sezione quarta, con sentenza n. 73 del 5 gennaio 2022, ha respinto il ricorso. Il giudice di primo grado ha rilevato l’assenza di prova sull’epoca di ultimazione dell’edificato e sulla preesistenza del rustico asseritamente oggetto di risanamento conservativo, la sufficiente motivazione del provvedimento, la natura vincolata dell’ordine di demolizione e l’infondatezza della censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento. I ricorrenti hanno proposto appello, riproponendo le censure disattese. In data 26 maggio 2025 hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comunicata dalla parte appellante e ne trae la conseguenza processuale prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’appello è pertanto dichiarato improcedibile.

La decisione non affronta nel merito i quattro motivi di gravame, che riproponevano le censure già disattese dal TAR Campania: violazione dell’art. 31 della legge n. 1150/1942 come modificato dall’art. 10 della legge n. 765/1967, violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990. La declaratoria in rito assorbe ogni ulteriore questione.

Quanto alle spese, il Consiglio di Stato ne dispone la compensazione, tenuto conto dell’evoluzione processuale della controversia. La formula valorizza il comportamento della parte appellante, che ha dichiarato il venir meno dell’interesse prima dell’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025, evitando l’esame nel merito di una lite ormai definita sul piano sostanziale.

La sentenza conferma l’orientamento secondo cui la carenza di interesse sopravvenuta, una volta dichiarata dalla parte, preclude l’esame dei motivi e impone la definizione del giudizio in rito. Resta fermo il provvedimento amministrativo impugnato, non inciso da alcun accertamento giurisdizionale sulla sua legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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