Diniego paesaggistico, obbligo di motivazione sulle osservazioni del privato (TAR Sicilia n. 4097 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che conclude il procedimento amministrativo è viziato per difetto di motivazione quando, a fronte delle osservazioni presentate dal privato a seguito del preavviso di rigetto, non dia conto, neppure in forma sintetica, delle ragioni del loro mancato accoglimento. L’onere motivazionale imposto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dall’art. 13, comma 2, della l.r. n. 7/2019 non richiede una confutazione analitica delle deduzioni della parte, ma esige che l’amministrazione esterni il percorso logico seguito. Il diniego è inoltre illegittimo quando si limiti a richiamare le norme di piano in modo generico, senza indicare lo specifico punto in cui la prescrizione sarebbe violata, e quando non valuti in concreto l’inserimento delle opere nel contesto paesaggistico e il loro impatto visivo. Il riferimento a un non meglio precisato regolamento, o a “beni monumentali” non identificati, non integra un’adeguata giustificazione in fatto e in diritto. Il vizio non è sanabile mediante l’integrazione postuma della motivazione in sede giurisdizionale.
Il Fatto
La società ricorrente intendeva subentrare nella gestione di un chiosco realizzato su suolo pubblico sin dal 1967, ubicato su un terrazzo panoramico antistante il Sacrario del Cristo Re in Messina. Il SUAP aveva ritenuto necessario un adeguamento igienico-sanitario del locale. La società ha quindi chiesto alla Soprintendenza un parere per realizzare una struttura precaria di modeste dimensioni e un dehor con sedie e tavolini, al riparo dagli agenti atmosferici.
Dopo il preavviso di rigetto, la società ha depositato osservazioni articolate. La Soprintendenza ha comunque adottato un parere negativo, richiamando le medesime ragioni già espresse nella comunicazione dei motivi ostativi. Il diniego si fondava sull’inserimento dell’area nel paesaggio locale 1a centro urbano di Messina, livello di tutela 1, e sul contrasto dell’ampliamento con gli indirizzi di tutela dei luoghi. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e procede alla trattazione unitaria dei motivi. Il primo profilo di illegittimità attiene all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e all’art. 13, comma 2, della l.r. n. 7/2019: quando il privato ha presentato osservazioni, l’autorità deve dare ragione del loro eventuale mancato accoglimento nella motivazione del provvedimento finale. A fronte di osservazioni estese per ventidue pagine, il parere negativo si limita ad affermare che la ditta le ha presentate e che non possono essere accolte per le stesse ragioni del preavviso. Manca, ad avviso del TAR, qualsiasi esternazione del percorso valutativo.
Il Tribunale non ritiene sufficiente questo richiamo. La giurisprudenza amministrativa, qui citata (Cons. Stato, Sez. II, n. 7167/2024; Sez. V, n. 7933/2024; Sez. IV, n. 2011/2024), esclude un onere di analitica confutazione, ma richiede che la motivazione dia conto delle osservazioni, almeno in sintesi. Nel caso concreto nemmeno questo requisito minimo è soddisfatto.
Un secondo e autonomo profilo di difetto di motivazione riguarda la precisione delle ragioni in fatto e in diritto, imposta dall’art. 3 della l.r. n. 7/2019. Sul piano del diritto, la Soprintendenza richiama gli artt. 20 e 21 delle norme di attuazione del piano paesaggistico, senza chiarire in quale punto la realizzazione delle opere integrerebbe la violazione. Per il dehor, analogamente, il riferimento a un regolamento non identificato, che consentirebbe solo l’uso di ombrelloni, resta privo dell’indicazione della prescrizione concretamente lesa.
Sul piano fattuale, il provvedimento menziona “altri beni monumentali” non meglio identificati. L’elenco prodotto dalla difesa erariale in giudizio non può sopperire a tale lacuna: opera il principio di inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione in sede giurisdizionale, richiamato nel testo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5069/2024; TAR Piemonte, n. 356/2024). Manca inoltre la valutazione in concreto dell’inserimento delle opere nel paesaggio e del loro impatto visivo: il contrasto con le ragioni di tutela è affermato in modo generico.
Per queste ragioni il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. La Soprintendenza dovrà dare nuovo riscontro all’istanza mediante un parere che recepisca il contenuto conformativo della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.