Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 642 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione espressa e motivata dell’appellante, resa in udienza, di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, salvo il residuo interesse a un giudizio di soccombenza virtuale, determina la sopravvenuta carenza di interesse e impone la declaratoria di improcedibilità dell’appello, ai sensi degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata. La declaratoria in rito giustifica la compensazione delle spese del grado, valorizzando la complessità delle questioni e l’assenza di evidente abnormità dell’atto impugnato. Ai fini del contributo unificato, la parte appellante va considerata soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Marina, aveva impugnato davanti al TAR Sardegna il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva accolto la sua istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, destinandolo alla sede di La Maddalena, posta a oltre 220 km dalla provincia di Oristano, dove lavora l’altro genitore e risiede la famiglia con due figli in tenera età.
Il Tribunale ha respinto il ricorso e compensato le spese. Avverso tale pronuncia il militare ha proposto appello articolando sei motivi, tra cui violazione dell’art. 42 bis, dell’art. 1493 del d.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando l’accoglimento solo apparente del beneficio. La domanda cautelare è stata respinta. All’udienza del 20 gennaio 2026 l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse al gravame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta preliminarmente la questione processuale. La parte appellante ha formulato espressa e motivata istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, precisando che l’unico residuo interesse era relativo al possibile giudizio di soccombenza virtuale.
Il Collegio richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. V n. 3563 del 2014; Sez. V n. 1258 del 2012) e le norme di riferimento (artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.). Su questa base afferma che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza idonea a far venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
Da ciò consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame e la conferma dell’impugnata sentenza. Il Collegio non procede quindi allo scrutinio nel merito dei sei motivi, restando assorbita ogni ulteriore censura.
Quanto alle spese, la natura in rito della decisione giustifica la compensazione del grado. Il Consiglio valorizza la complessità delle questioni sollevate, che avrebbe comunque condotto a un giudizio compensativo, ed esclude già prima facie ogni evidente abnormità dell’atto impugnato in prime cure. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, la parte appellante è considerata soccombente.
Nota della Redazione
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