Opere di edilizia libera e ordine di demolizione illegittimo (Cons. Stato n. 641 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le opere riconducibili all’edilizia libera, in quanto non comportanti creazione di nuove superfici o volumi, non richiedono il rilascio del previo titolo edilizio. Ne consegue l’illegittimità del diniego di titolo in sanatoria e del conseguente ordine di demolizione che abbiano ad oggetto tali manufatti. La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma ne determina una mera sospensione dell’efficacia: in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia. Per i principi di legalità e tipicità dell’atto amministrativo, soltanto nei casi previsti dalla legge un’iniziativa procedimentale successiva del destinatario può determinare la cessazione ipso iure degli effetti dell’ordine.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania, Sezione staccata Salerno, il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di costruire, unitamente al successivo ordine di demolizione avente ad oggetto il medesimo immobile. A sostegno del ricorso ha dedotto plurime violazioni di legge e eccesso di potere. Il Comune non si è costituito in giudizio.

Con sentenza n. 19/2023 il TAR ha respinto il ricorso. La ricorrente ha interposto appello, articolando undici motivi e riproponendo i vizi non esaminati, con specifico riferimento all’ordinanza di demolizione e al diniego di sanatoria. Il Comune non si è costituito nemmeno in appello. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 3.12.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminati globalmente i motivi, ha ritenuto l’appello parzialmente fondato. Muovendo dalla descrizione dei manufatti contenuta nell’ordinanza di demolizione, il Consiglio di Stato ha distinto le opere contestate in due gruppi, a seconda che comportassero o meno una modificazione del territorio rilevante sotto il profilo edilizio.

Il primo gruppo comprende il box in ferro per cani, il modesto locale tecnologico destinato a serbatoio e impianto di depurazione dell’acqua, le tre piastre in ferro ancorate al piazzale, i pozzetti con sottostanti serbatoi e il livellamento del piazzale in terreno vegetale. Per tali opere il Collegio ha ritenuto la riconducibilità all’edilizia libera, con conseguente non necessità del previo titolo edilizio. Ha aggiunto che il muro di recinzione del lotto, già assentito con precedente SCIA del 16.9.2015, non supera il 2% della superficie legittimamente assentita. Rispetto a queste opere, il diniego di sanatoria e il conseguente ordine di demolizione sono stati giudicati illegittimi.

Le ulteriori opere, viceversa, determinano la creazione di nuove superfici e volumi e richiedono il previo titolo edilizio, nella specie insussistente. Rispetto a esse il Collegio ha escluso la risolutività della circostanza che l’ordine di demolizione fosse stato emanato prima della decisione sull’istanza di sanatoria. Ha osservato che, anche considerando l’interruzione del termine di sessanta giorni conseguente alla notifica del preavviso di diniego, il silenzio-rigetto si è comunque formato decorsi ulteriori sessanta giorni.

Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui la presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che riacquista efficacia in caso di rigetto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8320 del 2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9070 del 2022; C.d.S., Sez. VII, n. 5146 del 2025). Ha chiarito che, per i principi di legalità e tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge un’iniziativa procedimentale successiva del destinatario può determinare la cessazione ipso iure dell’efficacia dell’atto. Diversamente dal condono, nel caso dell’istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell’efficacia dell’ordine di demolizione, i cui effetti restano meramente sospesi fino alla definizione del procedimento.

L’appello è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento degli atti impugnati limitatamente alle opere riconducibili all’edilizia libera. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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