Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 9107 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, la parte ricorrente conserva fino alla decisione la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione, resa in udienza, vincola il giudice a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e a dichiarare l’improcedibilità del gravame, senza che egli possa procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La declaratoria consegue al combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a. La compensazione delle spese può essere disposta anche in assenza di accordo tra le parti, in ragione della peculiarità della lite e del suo sviluppo processuale.
Il Fatto
La società aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, una serie di atti del Gestore dei servizi energetici: due comunicazioni del dicembre 2021 di annullamento in autotutela dell’ammissione alle tariffe incentivanti per due impianti fotovoltaici e i successivi provvedimenti di intimazione alla restituzione degli incentivi, per un importo complessivo di poco inferiore a cinquecentomila euro.
Il TAR Lazio, sezione terza-ter, con sentenza n. 8038 del 22 aprile 2024, aveva respinto il ricorso e compensato le spese. La società ha proposto appello, articolando tre motivi. Nel corso del giudizio il Gestore ha depositato un provvedimento di accoglimento dell’istanza di riesame, riammettendo la società al godimento delle tariffe, mentre la società ha definito la parallela controversia tributaria con rinuncia al beneficio fiscale e riversamento delle somme.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 23 settembre 2025 il difensore del Gestore ha dichiarato che per uno degli impianti erano in corso i pagamenti delle rate maturate e dei conguagli, mentre per l’altro i tempi dei conteggi sarebbero stati più lunghi. Alla luce di tali dichiarazioni, il difensore dell’appellante ha dichiarato la sopravvenuta cessata materia del contendere.
Il Collegio muove dal principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiararne l’improcedibilità. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato: Cons. Stato, sez. II, sentenze 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886; sez. IV, sentenza 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, sentenza 8 febbraio 2023, n. 1418.
Nel caso di specie l’appellante ha rappresentato inequivocabilmente di non avere più interesse alla coltivazione dell’appello. Il Collegio dà quindi atto della sopravvenuta carenza di interesse al gravame e, in forza del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiara l’appello improcedibile.
Quanto alle spese del grado, il Collegio le compensa tra le parti. La compensazione prescinde da qualsiasi valutazione della soccombenza virtuale e si fonda sull’assorbente ragione della notevole peculiarità, anche in fatto, della lite e del suo sviluppo processuale, non essendo necessario un esplicito accordo delle parti sul punto.
Nota della Redazione
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