Decadenza da concessione demaniale per affidamento a terzi e ritardo del Comune (Cons. Stato n. 9111 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, il diniego di proroga fondato sulle cause di decadenza di cui all’art. 47, lett. e) ed f), cod. nav., per affidamento a terzi delle attività oggetto di concessione in assenza dell’autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav., richiede una valutazione complessiva della gravità della condotta e della sua idoneità a pregiudicare il vincolo fiduciario. L’autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. non può essere surrogata da un atto di assenso implicito o de facto e la mera conoscenza dell’affidamento da parte dell’amministrazione non sana la violazione. Tuttavia, ove le istanze di autorizzazione siano state tempestivamente presentate all’inizio della stagione turistica ed evase dall’amministrazione con colpevole ritardo, il grado di imputabilità soggettiva del concessionario è significativamente ridimensionato. Il provvedimento che fondi la decadenza sulla sola reiterazione della condotta, senza considerare il concorso di colpa dell’ente, è affetto da difetto di motivazione ed è annullato, salvo riesercizio del potere.

Il Fatto

Un’associazione, concessionaria dal 1967 di un’area demaniale marittima destinata a centro ricreativo e culturale, impugna il diniego comunale di proroga del rapporto concessorio sino al 31 dicembre 2024. Il diniego si fonda sulle cause di decadenza di cui all’art. 47, lett. e) ed f), cod. nav., per aver l’associazione affidato, negli anni 2017, 2018, 2020 e 2023, la gestione delle attività secondarie di bar e ristorante a una società terza senza la prescritta autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. La contestazione trae origine da un verbale della Guardia di Finanza.

Il TAR Puglia, sede di Lecce, respinge il ricorso nel merito, valorizzando il solo dato formale dell’assenza dell’autorizzazione e ritenendo irrilevante la conoscenza della situazione da parte del Comune. L’associazione appella, deducendo che l’ente era sempre stato a conoscenza dell’affidamento, che le istanze erano state ritualmente presentate e che i procedimenti erano stati colpevolmente ritardati.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce analiticamente ciò che è accaduto in ciascuna annualità contestata. Per il 2017 non risulta alcuna istanza ex art. 45 bis cod. nav. e l’affidamento appare pienamente imputabile all’associazione. Per il 2018, il 2020 e il 2023 le istanze furono invece trasmesse nei primi giorni della stagione turistica e furono evase negativamente solo in agosto o addirittura a settembre, quando la stagione era ormai in declino.

La Corte afferma che l’autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav. non può mai essere surrogata da un atto di assenso implicito o de facto: la conoscenza dell’affidamento da parte del Comune non esclude l’applicazione della norma. La condotta del concessionario che abbia svolto l’attività in pendenza di istanza non evasa è dunque contra legem.

Tuttavia, se l’istanza viene presentata all’inizio della stagione ed evasa solo verso la sua conclusione, il grado di imputabilità soggettiva della condotta va significativamente ridimensionato. La Corte configura un concorso di colpa: da un lato l’associazione ha coinvolto de facto la società terza prima dell’accoglimento delle istanze; dall’altro il Comune ha negativamente evaso le istanze con colpevole ritardo.

Poiché il provvedimento impugnato si regge sul postulato della reiterazione della condotta quale indice di gravità e di lesione del vincolo fiduciario, e poiché solo per il 2017 è configurabile una responsabilità esclusiva dell’associazione, emerge un evidente difetto di motivazione. L’appello è accolto e il provvedimento annullato, con riesercizio del potere, condanna del Comune alle spese dei due gradi e compensazione verso il Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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