Ottemperanza al giudicato sul beneficio della carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1560 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 406/2023 del 13.09.2023, ha accertato il diritto della parte ricorrente al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi.
Formatosi il giudicato, la parte creditrice ha convenuto il Ministero dinanzi al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta, chiedendo altresì la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita e la causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 25 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso e la conferma su base documentale. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato in data 13 marzo 2024, prima della notificazione e del deposito del ricorso, come da attestazione della cancelleria del Tribunale competente. Il titolo è stato notificato al Ministero presso la sede reale in data 23 settembre 2023.
Risulta inoltre inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Sussistono dunque i presupposti per l’ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è fondato: dagli atti non risulta che la sentenza sia stata eseguita. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei limiti dell’interesse del ricorrente e nei termini indicati nella sentenza civile, ordinando di mettere a disposizione la carta del docente e il relativo importo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il ricorso è quindi accolto nei termini esposti.
Nota della Redazione
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