Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso sui titoli concessori demaniali (TAR Toscana n. 1958 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse. Il giudice amministrativo, preso atto della richiesta di parte e dell’adesione dell’amministrazione resistente, non entra nel merito delle censure e si limita a rilevare il venir meno dell’interesse alla pronuncia. La compensazione integrale delle spese di giudizio è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia dei titoli concessori demaniali marittimi. Il principio processuale opera in coerenza con la natura soggettiva dell’interesse al ricorso, che una volta dichiarato cessato preclude la decisione di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune ha dapprima differito e poi rideterminato i termini di scadenza delle concessioni, dapprima al 31 dicembre 2023 e successivamente al 30 settembre 2027, in applicazione dell’art. 3, comma 3, legge n. 118/2022 e delle sue modifiche ad opera del d.l. n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024. Con il ricorso introduttivo e con due successivi motivi aggiunti la società ha chiesto l’accertamento della qualificazione del rapporto come pluriennale di durata indefinita, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con rinnovo automatico, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e rimessione alla Corte costituzionale.
Nel corso del giudizio il patrocinio della società ha depositato istanza con cui ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. L’amministrazione comunale ha preso atto della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha espressamente dichiarato, con atto del 15 aprile 2026, di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti. L’amministrazione resistente, nella memoria successiva, ha aderito a tale prospettazione, prendendo atto della sopravvenuta improcedibilità del gravame e domandando il favore delle spese.
Su questa base il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non investe il merito delle articolate censure prospettate, né le questioni di compatibilità eurounitaria e costituzionale, che restano assorbite dalla declaratoria processuale.
In punto di spese, il Collegio ritiene sussistenti i motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti. La ragione è individuata nella complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, la quale giustifica l’adozione di una statuizione di segno non sanzionatorio.
La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito. La pronuncia resta così confinata alla dimensione processuale, senza incidere sui rapporti sostanziali oggetto del contendere.
Nota della Redazione
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