L’acquisizione sanante rende improcedibile il giudizio di ottemperanza (Cons. Stato n. 9235 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’emanazione, nelle more, di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è circostanza di rilievo assorbente, che rende improcedibile la domanda di esecuzione del giudicato. Il provvedimento sopravvenuto modifica la situazione giuridica dedotta e preclude al giudice la verifica dell’ottemperanza agli obblighi di restituzione e di riduzione in pristino sanciti dalla sentenza ottemperanda. L’interessato non resta privo di tutela: può impugnare l’acquisizione davanti al giudice amministrativo ovvero proporre opposizione alla stima delle indennità che il provvedimento liquida.

Il Fatto

Gli eredi del proprietario di alcuni terreni agivano per l’ottemperanza alla sentenza della Corte di appello di Napoli, quale Tribunale regionale delle acque pubbliche, che aveva condannato l’ente pubblico alla restituzione dei fondi illecitamente occupati e trasformati, previa riduzione in pristino e demolizione dell’opera, oltre al risarcimento del danno.

Notificata la sentenza e decorso il termine dilatorio, l’ente restava inerte. I ricorrenti proponevano allora ricorso al T.a.r. Campania, che lo dichiarava improcedibile in applicazione della norma che, nel quadro della liquidazione dell’ente, sancisce l’improcedibilità delle procedure esecutive e delle azioni giudiziarie nei suoi confronti. Contro tale decisione è proposto appello, con riproposizione della questione di legittimità costituzionale della norma.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’ente ha prodotto il provvedimento di acquisizione coattiva sanante adottato ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, del quale gli stessi appellanti dichiarano di essere a conoscenza. La Sezione ritiene che tale sopravvenienza abbia rilievo assorbente rispetto a ogni altra questione, compresa quella di costituzionalità.

Il ragionamento è lineare. L’oggetto del giudizio di ottemperanza è l’accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi discendenti dal giudicato: nella specie, la restituzione dei terreni, la riduzione in pristino e il risarcimento. Il provvedimento di acquisizione sanante interviene su quello stesso assetto, qualificandosi espressamente come esercizio del potere previsto dall’art. 42-bis e liquidando le indennità dovute.

Da qui la conseguenza processuale: la domanda di ottemperanza non ha più ragione di essere esaminata, perché il rapporto è stato ridefinito dall’amministrazione con un atto nuovo, dotato di propria autonomia. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, senza che ciò comporti alcuna valutazione nel merito della legittimità dell’acquisizione.

La Corte precisa i rimedi esperibili. Le parti potranno, nei termini di legge, far valere le proprie ragioni impugnando il provvedimento davanti al competente Giudice amministrativo, oppure proponendo opposizione alla stima delle indennità liquidate. La tutela si sposta dunque dal piano dell’esecuzione a quello dell’impugnazione dell’atto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite. La sentenza è dichiarativa di improcedibilità dell’appello ed è munita dell’ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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