Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per il contributo (Cons. Stato n. 9384 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando la parte appellata riconosca la debenza del contributo e definisca in sede amministrativa la propria posizione nei confronti dell’Autorità, così da far venir meno l’interesse a coltivare il gravame. Non sussistono le condizioni per la cessazione della materia del contendere ove manchi l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La rinuncia agli effetti della sentenza favorevole di primo grado e la scelta di concordare un piano di rientro per il pagamento dei contributi non versati escludono la definizione satisfattiva. In tal caso il giudice d’appello dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e annulla la sentenza impugnata, con integrale compensazione delle spese del doppio grado in presenza di giustificati motivi e di mancata opposizione dell’Autorità.
Il Fatto
Una compagnia di navigazione aerea internazionale impugnava dinanzi al TAR Piemonte la delibera con cui l’Autorità di regolazione dei trasporti aveva individuato, per l’anno 2019, i soggetti tenuti al versamento del contributo, comprendendovi gli esercenti servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci, nonché la determina attuativa e gli atti presupposti. Il TAR, disattesa l’eccezione di tardività, accoglieva il ricorso e annullava in parte gli atti impugnati, nella sola parte relativa all’imposizione del contributo a carico dei vettori aerei.
L’Autorità proponeva appello, censurando in rito la tardività del ricorso introduttivo e nel merito la ricostruzione del quadro normativo. Nelle more, la Sezione disponeva la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità della disciplina nazionale con la Direttiva 2009/12/CE. Definito il rinvio pregiudiziale, la parte appellata riconosceva la debenza del contributo e rappresentava di aver concordato con l’Autorità un piano di rientro, rinunciando agli effetti della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La conclusione muove dalle dichiarazioni della parte appellata del 19 ottobre 2024, dalle quali emerge il riconoscimento della debenza del contributo e la definizione in sede amministrativa della posizione nei confronti dell’Autorità. Da qui il venir meno dell’interesse a coltivare il gravame.
La Sezione esclude però che ricorrano le condizioni per una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., tale decisione di merito presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio. Nel caso concreto manca tale presupposto, posto che la parte appellata ha espressamente rinunciato agli effetti della sentenza di primo grado a sé favorevole e ha scelto di concordare con l’Autorità un piano di rientro per il pagamento dei contributi non versati.
Quanto alle spese, la Corte ritiene sussistenti giustificati motivi, anche in ragione della mancata opposizione dell’Autorità, per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite. In accoglimento di tale impostazione, il Consiglio di Stato dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e annulla la sentenza impugnata, compensando le spese e ordinando l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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