Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per riconoscimento del contributo (Cons. Stato n. 9382 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio determina l’improcedibilità del ricorso quando la parte riconosca la debenza della pretesa azionata e definisca in sede amministrativa la propria posizione nei confronti dell’Amministrazione. Non ricorrono le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. in difetto dell’integrale soddisfazione della pretesa, non essendo tale la rinuncia agli effetti della sentenza favorevole e la scelta di concordare un piano di rientro per il pagamento. La declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado comporta l’annullamento della sentenza impugnata.

Il Fatto

Una compagnia di navigazione aerea internazionale impugnava dinanzi al T.A.R. per il Piemonte la delibera con cui l’Autorità di regolazione dei trasporti aveva individuato i soggetti tenuti al contributo per l’anno 2019, includendovi gli esercenti servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, insieme al D.P.C.M. di esecutività e alla determina recante le modalità di versamento. Il giudice di primo grado, disattesa l’eccezione di tardività, accoglieva il primo e il secondo motivo e annullava gli atti impugnati nella sola parte relativa ai vettori aerei.

L’Autorità proponeva appello, deducendo in rito la tardività del ricorso introduttivo e nel merito la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011. La compagnia si costituiva e riproponeva i motivi non esaminati in primo grado. La Sezione sospendeva il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità della disposizione con l’art. 11, par. 5, della direttiva 2009/12/CE.

La Motivazione della Corte

Definita la questione pregiudiziale, la Sezione rileva che il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Assume rilievo decisivo la nota con cui la parte appellata ha riconosciuto che il contributo è dovuto anche dai vettori aerei e ha dato atto di aver definito in sede amministrativa la propria posizione nei confronti dell’Autorità, con conseguente venir meno dell’interesse a coltivare il gravame.

Il Collegio esclude, per converso, che sussistano le condizioni per una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., tale decisione di merito presuppone l’integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio. Nel caso concreto manca tale presupposto, attesa l’espressa rinuncia della parte appellata agli effetti della sentenza a sé favorevole e la scelta di concordare un piano di rientro per il pagamento dei contributi non versati.

La Sezione precisa che la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo comporta l’annullamento della sentenza impugnata. Sul piano delle spese, in ragione della mancata opposizione dell’Autorità, ravvisa giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.

Il percorso argomentativo distingue nettamente l’istituto dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: solo la seconda esige la piena soddisfazione della pretesa, mentre il venir meno dell’interesse processuale si radica nel riconoscimento della debenza e nella definizione stragiudiziale della posizione. La conseguenza processuale è duplice: improcedibilità del ricorso di primo grado e travolgimento della sentenza impugnata, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

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