Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio avverso il bando di gara deserta (TAR Sardegna n. 642 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta declaratoria di gara deserta determina la cessazione dell’efficacia della lex specialis impugnata, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. L’estinzione del processo per rinuncia, ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., non può essere dichiarata quando l’atto di rinuncia non sia stato ritualmente notificato almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La dichiarazione di improcedibilità prevale sull’eventuale rinuncia, non essendo necessaria l’accettazione delle parti costituite quando l’interesse al ricorso sia venuto meno per fatto sopravvenuto.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dell’elisoccorso, ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta da AREUS per l’affidamento del servizio di elisoccorso regionale per il periodo 2026-2034, lamentando, con plurimi motivi, la portata escludente della lex specialis, la violazione della neutralità tecnologica, il difetto di istruttoria e motivazione e l’illegittima scelta del lotto unico regionale. Dopo il diniego della tutela cautelare in primo grado e in appello, la stazione appaltante ha depositato la determina con la quale, stante l’assenza di offerte, la procedura di gara è stata dichiarata deserta. Successivamente, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’esito deserto della gara, intervenuto in data antecedente all’udienza di discussione, ha reso il bando impugnato ormai improduttivo di effetti. La sopravvenuta carenza di interesse determina, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., essendo venuto meno l’interesse alla decisione nel merito delle censure proposte avverso una procedura che non ha condotto ad alcuna aggiudicazione.

Il Collegio ha poi escluso che potesse dichiararsi l’estinzione del processo per rinuncia, atteso che l’atto di rinuncia non era stato ritualmente notificato almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità, conseguente a un fatto sopravvenuto oggettivo e non dipendente dalla volontà delle parti, non richiede l’accettazione delle parti costituite e assorbe la fattispecie della rinuncia.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, in ragione della complessità e peculiarità delle questioni giuridiche sollevate e della mancata emersione di una immediata inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti dell’impugnazione diretta del bando. Ha infine respinto l’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ., richiamando il principio per cui le espressioni utilizzate negli atti difensivi, pur se critiche, conservano un rapporto con la materia controversa e non eccedono le esigenze difensive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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