Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 3273 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, processo di parti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. In tale evenienza il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

Il Fatto

La controversia trae origine da un giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione della sentenza n. 97/2025 del 12.02.2025 della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, che aveva rigettato l’appello dell’I.N.P.S. avverso la sentenza n. 1737/2022 del Tribunale di Catania. Quest’ultima aveva condannato l’Istituto al pagamento, in favore della ricorrente, di € 6.855,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità di disoccupazione per 240 giorni.

La ricorrente ha lamentato l’inattuazione parziale del titolo, essendo stata corrisposta il 7.06.2022 la sola sorte capitale, e ha chiesto l’ottemperanza residuale per interessi e rivalutazione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per il ritardo e la condanna agli interessi moratori. L’I.N.P.S. ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che la somma liquidata fosse comprensiva degli interessi legali. Con memoria dell’1.11.2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con la memoria dell’1.11.2025, ha manifestato di non avere più interesse alla coltivazione della domanda. Ha quindi richiamato il principio per cui, nel processo amministrativo, vige la piena disponibilità dell’interesse al ricorso, potendo la parte dichiarare la rinuncia o la perdita di ogni interesse fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 2915 del 2021.

Da tale premessa il Tribunale ha tratto la conseguenza che il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve perciò adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, secondo l’indirizzo già espresso da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 271 del 2024, da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 2587 del 2021 e da T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, n. 13913 del 2020.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Sulla regolamentazione delle spese, il Collegio ha tenuto conto della specifica richiesta di compensazione avanzata dalla ricorrente e delle concrete modalità di svolgimento della vicenda, ravvisando giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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