Requisito di partecipazione a pena di esclusione e autonomia dei motivi aggiunti (TAR Trentino-Alto Adige n. 311 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che qualifica una funzionalità tecnica come requisito di partecipazione presidiato da espressa sanzione espulsiva va interpretata secondo il suo tenore letterale e non può essere degradata a requisito di esecuzione. Il concorrente che assume l’impossibilità di realizzare il requisito è onerato di impugnare immediatamente il Capitolato Tecnico, per la sua immediata lesività, e non dopo l’esclusione. La censura di impossibilità è infondata quando un altro operatore economico ha dimostrato in sede di prova pratica la sussistenza della funzionalità. I motivi aggiunti che richiamano per relationem le censure del ricorso introduttivo, senza riprodurle, violano il principio di autosufficienza e di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. e sono inammissibili. Il concorrente la cui esclusione si è consolidata è privo di legittimazione a impugnare l’aggiudicazione definitiva.
Il Fatto
Una società ricorrente impugna la propria esclusione da una procedura aperta indetta per un accordo quadro informatico destinato alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative. L’esclusione è disposta perché, in sede di dimostrazione pratica, la funzionalità n. 88 del Capitolato Tecnico — un cruscotto di monitoraggio dei dati delle notifiche tramite la piattaforma SEND di PagoPA — non risultava implementata nella soluzione offerta, benché classificata dalla lex specialis come obbligatoria a pena di esclusione.
La ricorrente deduce l’impossibilità oggettiva del requisito, legata al mancato bilinguismo della piattaforma, e l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice. Il TAR respinge l’istanza cautelare e il Consiglio di Stato n. 2127 del 2025 conferma il rigetto in appello cautelare. Sopravvenuta l’aggiudicazione in favore di un altro operatore, la ricorrente propone motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’impossibilità del requisito. La piattaforma SEND è operante a livello nazionale dal luglio 2023; in Alto Adige le modulistiche bilingui sono state integrate solo dal gennaio 2025. Il dato tecnico, tuttavia, non dimostra l’inoperatività del sistema prima di quella data.
Richiamando l’art. 4 e l’art. 7 del d.P.R. n. 574/1988, il Tribunale chiarisce che per gli atti individuali non è prescritto l’uso congiunto delle lingue, ma la lingua presunta del destinatario, con facoltà di eccezione di nullità. La scelta dell’ente di attendere le modulistiche bilingui risponde a ragioni di opportunità, non a un difetto tecnico del sistema.
La censura è quindi pretestuosa, anche perché un altro operatore economico ha presentato la funzionalità richiesta. Il Collegio ribadisce che la qualificazione come requisito di partecipazione non ammette interpretazioni riduttive e che l’eventuale impossibilità avrebbe imposto l’impugnazione immediata del Capitolato.
Le doglianze sulla Commissione sono inammissibili per genericità: la ricorrente non argomenta come la composizione abbia inciso sull’esclusione, derivante dalla mera applicazione della lex specialis. Nel merito, i rilievi tecnici dei componenti non integrano cause di astensione.
I motivi aggiunti sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, avendo richiamato per relationem censure non riprodotte e mai notificate alla controinteressata. Sono anche infondati nel merito, poiché l’ambiente di test UAT giustifica gli utenti di fantasia. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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