Revisione prezzi e clausola di irretroattività conforme al modello procedimentale (Cons. Stato n. 2407 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di revisione prezzi delineato dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 presenta una scansione bifasica: nella prima fase la posizione dell’impresa è di interesse legittimo pretensivo rispetto al potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, mentre solo dopo il riconoscimento della spettanza del compenso la pretesa sul quantum assume consistenza di diritto soggettivo. La norma primaria impone la clausola revisionale ma non ne disciplina l’operatività, sicché resta affidata all’autonomia contrattuale la regolazione delle modalità di esercizio, compresa la decorrenza temporale del compenso. È pertanto legittima la clausola pattizia che fa decorrere la revisione dal mese successivo alla richiesta, quando non integri un termine di decadenza che renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto ai sensi dell’art. 2965 cod. civ.
Il Fatto
La società appellante si era aggiudicata, quale capofila di un raggruppamento temporaneo, la procedura aperta per il servizio di elisoccorso nella Regione Toscana, articolato su tre basi operative. Nel corso dell’esecuzione contrattuale l’impresa ha chiesto la revisione dei canoni, dapprima con istanza riferita al periodo decorrente dall’aprile 2017 e, in seguito, con richiesta relativa agli anni 2016 e 2017.
La centrale di committenza regionale ha negato il riconoscimento per il biennio, sul rilievo che la revisione fosse già stata riconosciuta per un periodo precedente e che, in base alle previsioni contrattuali, il compenso decorresse dal mese successivo alla richiesta. Il TAR Toscana ha respinto il ricorso, qualificando la pretesa come interesse legittimo e ritenendo non sproporzionata la clausola di irretroattività. L’impresa ha proposto appello principale; le Aziende sanitarie e la centrale di committenza hanno resistito con appelli incidentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito. Accoglie quella relativa al difetto di legittimazione passiva delle Aziende sanitarie locali: la competenza in via esclusiva sull’istruttoria e sulla definizione delle procedure di revisione spetta alla centrale di committenza regionale, come si desume dalla deliberazione regionale di approvazione dello schema tipo degli accordi di servizio e dai singoli accordi attuativi, che attribuiscono alla stessa la gestione post-gara della revisione prezzi. La sentenza impugnata va dunque riformata sul punto.
Respinge invece l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnativa delle due note anteriori: il loro tenore è interlocutorio e non definitivo, perché rimanda all’esigenza di completare l’attività istruttoria mediante integrazione documentale. Il provvedimento successivo, d’altro canto, richiama espressamente le due note nel preambolo e accoglie in parte le istanze, confermandone la natura non meramente confermativa.
Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata — Cons. Stato, sez. IV, n. 4476 del 20 maggio 2024 — secondo cui la revisione si atteggia secondo un modello procedimentale che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale, con la conseguente articolazione della posizione del contraente fra interesse legittimo sull’an e diritto soggettivo sul quantum.
La questione centrale attiene alla conformità dell’art. 36 del Capitolato speciale, che fa decorrere la revisione dal mese successivo alla richiesta, rispetto all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. Il Collegio dà atto della contrapposizione fra due orientamenti: quello dell’imperatività della norma, con operatività degli artt. 1418 e 1339 cod. civ. e applicazione del termine prescrizionale quinquennale, e quello permissivo, che fa salva l’autonomia contrattuale nel regolare le modalità di esercizio.
Aderisce al secondo indirizzo. Sul piano letterale rileva che la norma riconosce il diritto alla previsione di un meccanismo revisionale ma non ne delinea la disciplina di operatività, lasciando libere le stazioni appaltanti di apprezzarne le modalità di riconoscimento e la scansione temporale. Sul piano sistematico osserva che la disciplina legale della prescrizione non preclude alle parti di convenire specifici termini di decadenza ai sensi dell’art. 2965 cod. civ., salva la nullità delle pattuizioni che rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Nel caso concreto l’impresa ha sistematicamente chiesto la revisione per le annualità contrattuali, con la sola eccezione del biennio contestato: ciò dimostra in re ipsa che il meccanismo non ha costituito un ostacolo, dovendosi ascrivere a libera scelta la tardiva presentazione dell’istanza.
L’appello principale è pertanto infondato e va respinto; le ulteriori doglianze dell’appello incidentale della centrale di committenza sono dichiarate improcedibili. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della questione interpretativa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 2965 c.c. – Decadenze stabilite contrattualmente