Sospensione disciplinare del militare e competenza territoriale al momento del ricorso (TAR Puglia n. 1323 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie concernenti i dipendenti pubblici la competenza territoriale inderogabile si determina, ai sensi dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., con riferimento alla sede di servizio del ricorrente al momento della proposizione del ricorso e non a quella risultante alla data di emissione dell’atto impugnato. Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1392, comma 4, d.lgs. n. 66/2010 opera tra gli atti endoprocedimentali e non riguarda il provvedimento finale, al quale si applica il diverso termine di conclusione del procedimento di cui al precedente terzo comma. In materia di permessi studio del militare, la documentazione attestante la presentazione all’esame costituisce onere del dipendente, non surrogabile dalla mera allegazione di aver sostenuto la prova rifiutando il voto. Il vizio formale della relata di notifica, di natura meramente materiale e non incidente sul diritto di difesa, non determina l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, primo aviere scelto dell’Aeronautica Militare in servizio presso un laboratorio tecnico di controllo di Bari, impugnava il decreto con cui il Ministero della Difesa gli aveva irrogato la sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi, con corresponsione di metà degli assegni e corrispondente detrazione dell’anzianità. La sanzione conseguiva a una condanna penale per truffa militare, relativa alla fruizione di permessi studio per esami universitari non sostenuti tra il 2018 e il 2019.
Il ricorrente deduceva tre motivi: violazione del giusto procedimento e omessa valutazione delle memorie difensive; superamento del termine di novanta giorni di cui all’art. 1392, comma 4, d.lgs. n. 66/2010; difetto di motivazione e anomalia nella relata di notifica. Il Ministero si costituiva eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del TAR adito, sul rilievo che all’epoca dei fatti la sede di servizio era altra.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di competenza territoriale, richiamando l’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. e la lettura offertane dal Consiglio di Stato, Sezione II, ordinanza n. 6070 del 30 agosto 2021. La norma, inderogabile, ancora la competenza alla sede di servizio del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
Il Collegio sottolinea il dato testuale: la disposizione non richiama più la sede di servizio alla data di emissione dell’atto impugnato. La ratio è quella di favorire il dipendente, consentendogli di adire il giudice più vicino al luogo di effettivo svolgimento dell’attività. Poiché al momento della notifica del ricorso il ricorrente prestava servizio a Bari, la competenza del TAR Puglia sussiste pienamente.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Le difese erano state acquisite e valutate nell’inchiesta formale, come attestato dal preambolo del provvedimento. Il ricorrente ha ammesso in via sostanziale la condotta, invocando superficialità e inesperienza. La produzione delle attestazioni universitarie di presentazione all’esame costituiva onere del militare, non surrogabile dalla allegazione di aver rifiutato il voto.
Quanto al secondo motivo, il Collegio opera una distinzione tra disposizioni: l’art. 1392, comma 4 riguarda gli atti endoprocedimentali, mentre il termine di conclusione del procedimento (270 giorni) è dettato dal terzo comma. La cronologia degli atti dimostra il rispetto delle tempistiche, senza intervalli superiori ai novanta giorni tra un atto formale e il successivo.
Il terzo motivo è privo di pregio: l’errore nella datazione della relata, qualificabile come mero refuso materiale e per di più assistito dalla sottoscrizione del ricorrente, non ha pregiudicato il diritto di difesa né la legittimità sostanziale del provvedimento. Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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