Riapertura termini per malfunzionamento piattaforma e prova requisiti speciali (TAR Toscana n. 266 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 25, comma 2, ultima parte, d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di assicurare la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma di e-procurement e non si esaurisce nell’istituto della proroga dei termini. La misura correttiva è rimessa alla valutazione dell’amministrazione, che può ricorrere anche alla riapertura di termini già scaduti, purché il malfunzionamento sia imputabile alla stazione appaltante o al gestore e non all’operatore, e la riapertura rispetti la par condicio e i principi di correttezza e buona fede. La prova del requisito di capacità tecnico-professionale richiesta dalla lex specialis non è soddisfatta dalla sola esibizione delle fatture, quando manchino i contratti o i documenti attestanti il pagamento. Il giudice amministrativo, accertata l’insufficienza documentale, annulla l’aggiudicazione e impone la rinnovazione della verifica, eventualmente mediante soccorso istruttorio.
Il Fatto
Con bando del 7 giugno 2024 la stazione appaltante indice una procedura aperta per un accordo quadro biennale di fornitura di prodotti chimici, da aggiudicarsi al minor prezzo. Il 24 giugno 2024 la stessa stazione appaltante invita i concorrenti a non allegare il D.G.U.E., ritenuto erroneo perché riferito ad altra procedura, e a compilare la sola busta di qualifica. Il sistema informatico, tuttavia, non consente il caricamento delle domande prive di D.G.U.E.
La ricorrente carica la propria offerta alle 8:31 del 26 giugno 2024, prima della scadenza fissata alle 9:00; altro concorrente presenta domanda alle 8:38. Alle 9:47 la stazione appaltante pubblica sul portale una nota che riapre i termini fino alle 10:30, ravvisando un disservizio segnalato dagli operatori. In tale finestra la controinteressata presenta un’offerta alle 10:04, risulta prima in graduatoria e consegue l’aggiudicazione. La seconda classificata impugna l’aggiudicazione, la nota di riapertura e i verbali di gara, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità: le determinazioni della commissione in materia di ammissione hanno valore meramente endoprocedimentale, e il termine decorre dall’aggiudicazione, con la quale la stazione appaltante fa proprie le conclusioni della commissione. Quanto ai primi due motivi, la questione ruota attorno all’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, previsione dal contenuto aperto che non si risolve nella sola proroga: la norma mira al risultato utile della partecipazione in condizioni di parità.
Il giudice richiama l’orientamento secondo cui non si possono escludere gli operatori impossibilitati a presentare la domanda per malfunzionamenti imputabili al gestore (TAR Campania, Napoli, n. 5451 del 2024; TAR Puglia, Lecce, n. 736 del 2024) e ammette correttivi atipici, inclusa la riapertura dei termini (TAR Campania, Napoli, n. 5026 del 2020; Cons. Stato n. 3418 del 2022). Errata è dunque la tesi della ricorrente che confina la norma alla sola proroga, sull’erroneo coordinamento con l’art. 92, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, di portata più ristretta.
Due le condizioni di legittimità. Il malfunzionamento deve essere imputabile alla stazione appaltante: nella specie è causato dal chiarimento del 24 giugno 2024, che poneva i concorrenti nell’alternativa tra allegare un D.G.U.E. già qualificato erroneo e il blocco del sistema. Non regge l’addebito di negligenza alla controinteressata, in contraddizione con lo stesso primo motivo. La riapertura deve poi rispettare la par condicio: dal verbale risulta che le offerte furono aperte solo dopo le 10:30, senza conoscenza anteriore del loro contenuto. Le censure sulla ristrettezza del nuovo termine e sull’omessa pubblicazione sono inammissibili per difetto di interesse, avendo la ricorrente già presentato domanda.
Il terzo motivo, sull’inidoneità tecnica delle forniture dichiarate, è generico e smentito dalla documentazione tecnica. Il quarto motivo è fondato: la lex specialis esigeva certificazioni con oggetto, importo e periodo, oppure contratti corredati di fatture quietanzate o documenti bancari. La controinteressata ha prodotto sole fatture, peraltro con importi e quantità cancellati, senza contratti né quietanze; la documentazione integrativa non copre l’intero importo. Manca un serio riscontro, oggi possibile solo mediante il soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. n. 36/2023. Il Collegio accoglie il ricorso nei limiti indicati, annulla l’aggiudicazione e le operazioni di gara dalla fase di ammissione, compensando parzialmente le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.