Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Abruzzo n. 361 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In tale evenienza il giudice non può decidere la controversia nel merito, in ossequio al principio dispositivo, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Non residua alcun potere officioso di accertamento, imponendosi una declaratoria di improcedibilità in conformità alla prospettazione della parte.
Il Fatto
I ricorrenti operano nel settore dell’analisi clinico-diagnostica e sono soggetti accreditati per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, ammessi alla contrattazione ai sensi del d.lgs. n. 502/1992. Con l’Ordinanza n. 104 del 25.11.2020 il Presidente della Regione Abruzzo aveva adottato misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da COVID-2019, disponendo l’indagine di sieroprevalenza gratuita presso laboratori pubblici e privati e disciplinando le tariffe per i test sierologici e antigenici. Una successiva nota dipartimentale confermava la vincolatività delle tariffe e la loro imputazione entro il tetto di spesa contrattuale.
Ritenendo illegittimi tali provvedimenti, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento in parte qua, deducendo profili di eccesso di potere. La domanda cautelare è stata respinta per difetto di prova del periculum in mora. In data 26 marzo 2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato nota con cui ha affermato la sopravvenuta carenza di interesse, invocando il lungo tempo trascorso e il rigetto dell’istanza cautelare, e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riqualifica la richiesta della parte. Al di là della formula adottata, dalla nota emerge chiaramente che il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso. Il giudice prende atto di tale sopravvenuta carenza di interesse e osserva che nel processo amministrativo opera il principio della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
Entro tale disponibilità la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione. Il Tribunale esclude di poter procedere d’ufficio e di potersi sostituire al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne deriva che l’unico esito possibile è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione: in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria conforme. Sono citati TAR Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971, TAR Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224 e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese sono integralmente compensate tra le parti, anche in ragione della difesa meramente formale svolta dalla Regione Abruzzo. La sentenza è eseguita dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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