Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1246 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione ha l’onere di provare di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali che la condannano al pagamento. In difetto di tale prova, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di adempimento integrale, detratto quanto già corrisposto, assegna un termine e nomina, in caso di inerzia, il commissario ad acta. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il ritardo nel pagamento delle fatture commerciali, che ha generato interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
La banca ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Cosenza un decreto ingiuntivo che condannava la struttura sanitaria al pagamento di una somma rilevante, oltre interessi di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese. L’opposizione proposta dall’ente era stata rigettata con sentenza, divenuta definitiva, che confermava il decreto e condannava l’opponente alle spese di lite.
Dopo la notifica dei titoli muniti di formula esecutiva, la banca ha adito il TAR per l’esecuzione del giudicato, rappresentando che gli adempimenti erano stati solo parziali. L’amministrazione si è costituita con memoria formale, senza allegare alcuna prova di pagamento. Alla camera di consiglio la causa è stata rinviata per verifica; la ricorrente ha poi ribadito la perdurante inerzia dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. del c.p.a. e ne verifica i presupposti. Il dato centrale è processuale: grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare di avere eseguito i provvedimenti giurisdizionali. L’ente intimato non ha fornito alcuna indicazione, né in sede di costituzione né dopo il rinvio disposto per consentire la verifica dei pagamenti in corso.
Da qui la conseguenza: l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della ricorrente, fondata su una decisione passata in giudicato, sussiste ed è accertato. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare, con detrazione di quanto già eventualmente corrisposto.
Il percorso di esecuzione è scandito in termini precisi. All’ente è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, subentra il Prefetto di Cosenza quale commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello stesso ufficio e con i poteri necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, compreso il pagamento delle spese liquidate in sentenza. L’intervento del commissario presuppone apposita istanza della parte ricorrente. Il relativo compenso è liquidato con separato decreto, a carico dell’amministrazione inadempiente, coerentemente con la logica di addossare all’ente il costo della propria inerzia.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Il Collegio aggiunge un ulteriore tassello: dispone la trasmissione della sentenza e della documentazione del fascicolo alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria. La ragione è esplicitata: il ritardo nel pagamento delle fatture commerciali ha ingenerato un danno rilevante per l’amministrazione, coincidente con gli interessi di mora maturati ex d.lgs. n. 231/2002. La segnalazione contabile non è un’appendice accessoria, ma il completamento della tutela: l’inerzia dell’ente produce un pregiudizio erariale che il giudice amministrativo rimette all’organo di controllo.
Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria dell’obbligo, nomina del commissario, condanna alle spese e trasmissione alla Corte dei conti.
Nota della Redazione
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