Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Calabria n. 1558 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla volontà manifestata. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a. La mancanza di ulteriore attività difensiva dopo la trattazione della domanda cautelare giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente impugnava davanti al TAR Calabria il provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione indetta dal Comune di Catanzaro per l’assunzione di cinque unità a tempo pieno e indeterminato, categoria B, posizione economica B1. L’esclusione era stata comunicata dal Presidente della Commissione giudicatrice e successivamente confermata a seguito di istanza di riammissione.
Con motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione ad ulteriori atti della Commissione, oltre che, ove occorrente, al comma 10 dell’art. 7 del regolamento di accesso agli impieghi del Comune, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di giustificare le mancate presentazioni in sede di selezione per giusta causa. Nel corso del giudizio interveniva anche un controinteressato, mentre la Commissione e la Regione Calabria non si costituivano.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 25 settembre 2024 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio ha preso atto della volontà espressa dalla parte e ha ritenuto di dovervi conformare la propria pronuncia.
Il Tribunale ha aderito al consolidato orientamento secondo cui, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte dispone pienamente dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa. Da tale dichiarazione deriva la presa d’atto del giudice, che non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Collegio ha richiamato sul punto, ex plurimis, Cons. Stato 4 gennaio 2023 n. 120, Cons. Stato 8 settembre 2022 n. 7816, Cons. Stato 23 maggio 2022 n. 4031, Cons. Stato 14 marzo 2022 n. 1781 e Cons. Stato 10 febbraio 2022 n. 968, a conferma della stabilità dell’indirizzo.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a. Quanto alle spese, il Tribunale ha rilevato che la mancanza di un’ulteriore attività difensiva dopo la trattazione della domanda cautelare rende possibile la compensazione tra le parti, così disponendo. Ha inoltre ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
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