Esclusione del candidato non abilitato quale atto dovuto in esecuzione di sentenza (TAR Calabria n. 1559 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione scolastica esclude dalla graduatoria concorsuale il candidato privo del titolo abilitante all’insegnamento costituisce atto dovuto in esecuzione della sentenza del giudice d’appello che abbia riformato con efficacia ex tunc la pronuncia di primo grado. Non si verte in ipotesi di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, con la conseguenza che l’amministrazione non è tenuta a esternare alcun supplemento di motivazione in ordine all’interesse pubblico. La natura vincolata del provvedimento rende applicabile l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Non integra una posizione di affidamento meritevole il fatto che il candidato fosse consapevole della provvisorietà degli effetti della sentenza di primo grado, in pendenza di appello.

Il Fatto

Il ricorrente, privo di abilitazione all’insegnamento, presentava domanda di partecipazione al concorso indetto con DDG n. 106/2016 per le classi di concorso A048/A049 scienze motorie e sportive. Escluso per la ritenuta mancanza del requisito, impugnava il bando nella parte in cui richiedeva l’abilitazione e veniva ammesso alle prove con riserva in forza di ordinanza cautelare del TAR Lazio. Superate le prove scritta e orale, sottoscriveva il contratto individuale di lavoro.

La riserva era sciolta dalla sentenza del TAR Lazio che accoglieva il ricorso. Il Consiglio di Stato, in riforma, annullava la decisione e rimarcava la necessità del titolo abilitante quale requisito indefettibile ai sensi dell’art. 3, comma 1, del bando. L’ufficio scolastico regionale avviava quindi il procedimento di depennamento dalla graduatoria e adottava il decreto di esclusione, con revoca dell’individuazione quale avente titolo alla stipula. Seguivano ricorso e motivi aggiunti avverso il decreto di correzione del refuso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che ogni questione relativa alle sorti del contratto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, il Tribunale prende atto della volontà del ricorrente di ottenere comunque una decisione, ritenendo inapplicabile la sanatoria normativa dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 71/2024, convertito in legge n. 106/2024, che l’amministrazione reputava decisiva per una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto al refuso sul richiamo della sentenza del TAR Lazio, il Collegio rileva che esso risulta corretto con il nuovo decreto oggetto dei motivi aggiunti. Sull’immissione in ruolo, il Tribunale osserva che essa non poteva che fondarsi sulla sentenza di primo grado: riformata questa con efficacia ex tunc, ogni presupposto veniva meno e l’amministrazione non poteva esimersi dall’eseguire l’attività conseguente. Si verte in attività vincolata, essendo dirimente la circostanza oggettiva della mancanza del titolo abilitante richiesto dall’art. 3, comma 1, del bando.

Le censure di violazione degli artt. 2, 3, 7, 10-bis, 21-octies e 21-nonies legge n. 241/1990 sono infondate. Il Collegio richiama il disposto dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma quando, per la natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Non si è dinanzi a un atto di autotutela, ma alla mera esecuzione di un provvedimento giurisdizionale: nessun ulteriore corredo motivazionale era pertanto necessario. La partecipazione procedimentale del ricorrente nulla aggiungeva sui presupposti di fatto.

Infondato anche il terzo motivo: non sussiste alcun diritto alla riassunzione in servizio né al risarcimento, mancando illegittimità nell’operato dell’amministrazione. Quanto all’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, la giurisprudenza richiamata (tra cui TAR Lazio n. 2533 del 2021 e TAR Abruzzo n. 130 del 2021) ne esclude l’applicazione alle procedure concorsuali, operando la sanatoria solo per le procedure idoneative. La direttiva 2005/36/CE non impedisce di subordinare l’accesso alla professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche, né l’abilitazione può essere sostituita dai CFU.

Da ultimo, il Collegio esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile, essendo il ricorrente consapevole della provvisorietà degli effetti della sentenza di primo grado. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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