Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Campania n. 1699 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione, il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria prescinde dall’esame del merito dei vizi dedotti e dall’esito della domanda cautelare, poiché l’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione che deve permanere sino alla decisione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande, impugnava davanti al TAR Campania l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la sospensione del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, unitamente agli atti presupposti. Il Comune non si costituiva in giudizio; si costituiva invece il proprietario dell’immobile concesso in locazione alla ricorrente.
Con ordinanza cautelare la Sezione respingeva la domanda di sospensione, rilevando la necessità di regolarità urbanistica dei locali e il pregresso annullamento della SCIA di agibilità. Nelle more del giudizio, il Tribunale ordinario risolveva per inadempimento il contratto di locazione tra il proprietario e la ditta, con conseguente rilascio dell’immobile.
La Motivazione della Corte
La ricorrente, con memoria depositata prima dell’udienza, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione e alla decisione del ricorso. La ragione è che il venir meno della disponibilità dell’immobile per effetto della risoluzione del contratto di locazione ha reso non più configurabile, in capo alla ditta, alcun interesse, neppure strumentale, all’annullamento del provvedimento impugnato.
Il Collegio ha ricostruito il quadro processuale richiamando il principio secondo cui, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione: può rinunciare al ricorso oppure dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Da ciò deriva che il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, è tenuto alla declaratoria di improcedibilità allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse.
A sostegno, la Sezione richiama il consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, e da numerosi precedenti dello stesso TAR Napoli, Sez. III e Sez. VIII, tra cui le decisioni del 14 ottobre 2024, n. 5396, dell’8 aprile 2024, n. 2281, del 21 marzo 2022, n. 1839, del 28 giugno 2021, n. 4452, del 5 febbraio 2020, n. 554 e del 26 giugno 2017, n. 3464. Tali pronunce confermano che la dichiarazione della parte, intervenuta prima della decisione, vincola il giudice alla declaratoria di improcedibilità.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, ha ravvisato giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale, tenuto conto dell’esito della causa, con il contributo unificato definitivamente a carico della parte ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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