Informativa antimafia e nullità del permesso di costruire del destinatario (TAR Campania n. 1700 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire rilasciato a una società attinta da informativa antimafia costituisce atto nullo per difetto di un elemento essenziale, segnatamente la capacità del privato di essere parte del rapporto amministrativo. Il ritiro del titolo edilizio disposto dall’amministrazione non è esercizio di un potere discrezionale di autotutela, ma atto dovuto e vincolato, di accertamento della sopravvenuta incapacità giuridica del destinatario ai sensi degli artt. 67, 92 e 94 d.lgs. n. 159/2011. La nullità del titolo prescinde dai presupposti e dai limiti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Essa opera in via originaria e travolge anche la voltura richiesta dal terzo acquirente estraneo al provvedimento interdittivo, che non può conseguire un titolo radicalmente invalido e improduttivo di effetti. Resta salva la facoltà del nuovo proprietario di chiedere un nuovo titolo edilizio o la sanatoria delle opere, ove ne ricorrano i presupposti.
Il Fatto
La ricorrente acquista in Comune di Villaricca due appezzamenti costituenti un’unica area fabbricabile, su cui era previsto un complesso immobiliare di settantuno villette e un corpo di servizi, autorizzato con permesso di costruire rilasciato nel gennaio 2022 a una società poi dante causa. Dopo l’acquisto viene presentata istanza di volturazione del titolo in favore dell’acquirente.
Nelle more, la Prefettura di Napoli adotta un’informativa antimafia nei confronti, tra gli altri, delle società originarie titolari. Il Comune di Villaricca, con determinazione del marzo 2024, dichiara il permesso di costruire ritirato, revocato e comunque privo di efficacia, disponendo la sospensione dei lavori. La ricorrente impugna l’atto, deducendo l’irrevocabilità del titolo edilizio, l’estraneità del permesso di costruire al novero dei provvedimenti inibiti dall’interdittiva e l’illegittimità di un’estensione degli effetti pregiudizievoli nei confronti dell’avente causa non attinto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione del titolo edilizio. Il permesso di costruire rilasciato a società operante nel settore immobiliare rientra tra i provvedimenti a contenuto autorizzatorio oggetto della revoca doverosa prevista dall’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per la sua natura abilitativa dell’attività imprenditoriale. La giurisprudenza richiamata — TAR Napoli, sez. I, n. 1355 del 2021 e n. 4728 del 2022, nonché Cons. Stato, sez. III, n. 2751 del 2022 — ha già chiarito che l’art. 89-bis del codice antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche in assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.
Il passaggio centrale è però un altro. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2018 e l’Adunanza Plenaria n. 23 del 2020, il Collegio qualifica il provvedimento comunale, al di là del nomen iuris impiegato, come atto di ritiro vincolato e accertativo della incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti ampliativi. Non si tratta di un factum principis sopravvenuto, ma dell’accertamento, pur tardivo, di una incapacità che, se tempestivamente conosciuta, avrebbe escluso in radice il rilascio del titolo.
Da qui la conseguenza: il permesso di costruire è nullo per difetto di un elemento essenziale, ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990. Il Collegio nega espressamente che l’incapacità del destinatario determini una mera inefficacia soggettiva del provvedimento: la sanzione è la nullità radicale, che prescinde dai presupposti dell’art. 21-nonies e non è condizionata dalla permanenza o dalla revoca dell’interdittiva.
Su questa base cadono gli altri motivi. La circostanza che il fondo sia stato trasferito a una società non attinta da analogo provvedimento è irrilevante: un atto nullo non produce effetti neppure nei confronti del terzo, e la voltura non poteva essere rilasciata perché aveva a oggetto un titolo radicalmente invalido. Quanto all’effetto “a cascata” lamentato dalla ricorrente, il Tribunale replica che l’argomento prova troppo: la nullità del permesso non impedisce il trasferimento del fondo né la richiesta di un nuovo titolo edilizio o della sanatoria delle opere realizzate, ove ne ricorrano i presupposti.
Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate, e il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità dei soggetti attinti dal provvedimento antimafia.
Nota della Redazione
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