Misure di salvaguardia applicabili anche in caso di strumento urbanistico solo adottato (Cons. Stato n. 4856 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 60 l. reg. n. 19/2002 operano dalla sola adozione dello strumento urbanistico, senza necessità di pubblicazione o di dichiarazione di esecutività. Esse mirano a evitare che, nelle more dell’approvazione, le richieste dei privati fondate su una pianificazione non più attuale alterino la situazione di fatto e pregiudichino gli obiettivi della programmazione urbanistica. Il provvedimento con cui il Comune applica le misure di salvaguardia e sospende gli effetti del titolo edilizio è atto vincolato, a valenza dichiarativa di un effetto prodottosi ex lege, e non richiede altra motivazione oltre all’affermazione del contrasto tra l’opera e la nuova pianificazione. L’atto unilaterale d’obbligo, accessivo al permesso di costruire e privo di funzione autonoma, non può supplire al ruolo di indirizzo e controllo dell’organo consiliare e cade con il titolo annullato.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha disposto la revoca in autotutela del permesso di costruire già rilasciato per un complesso edilizio a destinazione mista. L’amministrazione ha rilevato un’inesatta rappresentazione dei luoghi e la non conformità del progetto allo strumento urbanistico vigente e al piano strutturale adottato, poiché l’edificazione diretta di lotti superiori a 500 mq non era consentita mediante atto unilaterale d’obbligo, ma richiedeva un piano attuativo o un permesso di costruire convenzionato.

Il TAR Calabria ha respinto il ricorso. La società ha appellato lamentando l’errata interpretazione delle norme sulle misure di salvaguardia, che a suo dire non consentirebbero un’applicazione anticipata del nuovo piano, e sostenendo che l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto avrebbe già tutelato l’interesse pubblico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 39 NTA del PRG ammette l’intervento diretto previo atto unilaterale d’obbligo, purché non sia stata adottata una delibera di indirizzi generali; l’art. 60 l. reg. n. 19/2002 e l’art. 231, comma 2, del REU richiamano le misure di salvaguardia dalla data di adozione del piano strutturale.

La ratio dell’istituto è impedire che, in attesa dell’approvazione, le domande dei privati basate su una pianificazione non più attuale cristallizzino un assetto incompatibile con gli obiettivi della programmazione. La Sezione richiama la giurisprudenza che interpreta estensivamente l’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 (Cons. Stato sez. II n. 6260 del 2020) e che ritiene sufficiente la sola adozione dello strumento (Cons. Stato sez. IV n. 2646 del 2024).

Da ciò deriva la qualificazione dell’atto applicativo delle salvaguardie come vincolato e sufficientemente motivato con la sola affermazione del contrasto. Nel caso concreto il lotto interessato superava i 500 mq e ricadeva in parte in ambito ATO 5b, dove il piano adottato esigeva piano attuativo o permesso convenzionato; inoltre le aree da cedere erano superiori a quelle indicate nel progetto.

Quanto all’atto unilaterale d’obbligo, il Collegio ne ribadisce il carattere accessorio e servente rispetto al titolo edilizio, sottoposto al medesimo regime dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 (Cons. Stato sez. II n. 2773 del 2021): esso non può rilevare quando il provvedimento principale è annullato d’ufficio. Accoglierne diversamente la tesi esautorerebbe il ruolo consiliare.

L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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