Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per cessata sospensione professionale (TAR Lazio n. 987 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento impugnato e il venir meno dell’interesse attuale e concreto alla decisione determinano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. Il principio dispositivo che informa il processo amministrativo impone al giudice di prendere atto della dichiarazione di parte, non essendo più configurabile alcun vantaggio utile derivante dalla pronuncia di merito. L’improcedibilità può essere dichiarata anche quando la parte abbia formalizzato la rinuncia all’interesse con apposita dichiarazione in atti e la controparte vi abbia aderito. In presenza di esito in rito e di interessi di particolare delicatezza, la compensazione delle spese risponde a criteri di equità processuale.

Il Fatto

La ricorrente, iscritta all’Albo degli Odontoiatri presso l’OMCEO di Latina, ha impugnato il provvedimento con cui il Consiglio Direttivo ha accertato nei suoi confronti l’inadempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, ai sensi del D.L. n. 172 del 26 novembre 2021, e ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Il gravame si innestava su un precedente giudizio, già pendente dinanzi al medesimo Tribunale, avente ad oggetto un distinto atto di sospensione.

Si sono costituiti in giudizio l’OMCEO di Latina e l’Azienda USL di Latina, chiedendo il rigetto dell’impugnativa. Nelle more del giudizio, la sospensione ha cessato di produrre effetti: dapprima con provvedimento del Presidente dell’OMCEO che ne ha disposto la cessazione temporanea fino al 18 dicembre 2022, poi per effetto della cessazione ex lege al 31 dicembre 2022. La ricorrente ha quindi dichiarato, il 14 luglio 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, richiamando la sentenza n. 384/2025 che aveva già definito il separato giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalla parte, rilevando che essa individua con precisione il venir meno del presupposto su cui si fondava l’interesse al ricorso. La cessazione degli effetti della sospensione professionale, prima temporanea e poi definitiva per effetto di legge, ha eliminato qualsiasi utilità concreta ricollegabile a una pronuncia di annullamento.

Il Tribunale ha richiamato il principio dispositivo che informa il processo amministrativo, già valorizzato nella pronuncia n. 384/2025 con cui è stato definito il giudizio collegato. In forza di tale principio, la parte è arbitra delle sorti del proprio interesse e la sua dichiarazione di non voler più coltivare il ricorso vincola il giudice alla declaratoria in rito.

Ha inoltre rilevato l’adesione del costituito OMCEO di Latina alla dichiarazione di parte, elemento che consolida il quadro processuale. Non residuando alcun interesse attuale e concreto, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Tribunale ha valorizzato la particolarità e delicatezza degli interessi coinvolti e l’esito meramente processuale della decisione. Ha quindi disposto la compensazione delle spese nei confronti di entrambe le amministrazioni costituite, in applicazione dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.

Il dispositivo ordina infine l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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