Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 1781 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso vincola il giudice, che non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse, quando dichiarata dalla parte, preclude l’esame dei motivi e non consente al Collegio alcuna valutazione officiosa sulla fondatezza dell’impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente, esercente un servizio di trasporto persone con autobus tra Milano e l’aeroporto di Malpensa, aveva impugnato l’avviso esplorativo e la lettera di invito con cui la società di gestione aeroportuale aveva indetto una procedura di selezione per l’affidamento di uno spazio commerciale destinato all’attività di biglietteria autobus presso il Terminal 1. L’istanza di annullamento era stata estesa agli atti presupposti e connessi, con domanda di accertamento sulla violazione dei doveri di vigilanza dell’ente di aviazione civile e di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto.
Nel corso del giudizio la ricorrente è risultata aggiudicataria dello spazio oggetto della selezione e ha stipulato il relativo contratto. Con dichiarazione depositata il 24.04.2024 ha rappresentato il venir meno dell’interesse all’annullamento degli atti impugnati in entrambi i ricorsi proposti, chiedendo che ne fosse preso atto e che le spese fossero compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse proveniva direttamente dalla parte e non lasciava margini a diversa soluzione. Ha richiamato l’orientamento per cui, in presenza di una espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio.
Il fondamento dell’improcedibilità è stato individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria nei casi di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha richiamato, in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 30.08.2022 e TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 12.02.2024.
La soluzione processuale è consequenziale alla ricostruzione del rapporto tra interesse ad agire e potere decisorio. La parte che dichiari di non avere più interesse vincola il giudice ad una pronuncia di carattere processuale, senza che residui spazio per un esame dei quattro motivi articolati nel ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate, in considerazione del complessivo andamento della controversia. Il dispositivo dichiara pertanto il ricorso improcedibile e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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