Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per crediti in denaro (TAR Calabria n. 1853 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda un provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di somme di denaro. La relativa somma, determinata nella misura degli interessi legali, si aggiunge — stante il carattere sanzionatorio dell’istituto — agli interessi dovuti ex lege o disposti nel titolo. Il Commissario ad acta nominato in caso di persistente inottemperanza può essere incaricato anche del pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per ragioni di economia processuale.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, munito di autorità di cosa giudicata. Il titolo condanna l’amministrazione al pagamento, in favore della prima ricorrente, di una somma a titolo di danno non patrimoniale e, in favore del secondo, quale difensore distrattario, di onorario e spese vive oltre accessori.
I ricorrenti chiedono altresì la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento e l’ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per il ritardo successivo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in primo luogo che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Accerta poi che i ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge 24 marzo 2001, n. 89 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Tribunale ne riconosce l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna.
Il Collegio precisa che l’importo va corrisposto dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, alla data di insediamento del Commissario ad acta. Fissa quindi in 60 giorni il termine per l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia.
Sulle spese, il Tribunale le pone a carico dell’amministrazione, liquidandole secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Afferma che, in caso di mancata refusione, allo stesso provvederà il Commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per evitare un secondo giudizio di ottemperanza. A sostegno richiama gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata