Spese di lite sotto i minimi tabellari e difetto di motivazione (Cons. Stato n. 3145 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel liquidare le spese di lite, non è vincolato all’inderogabilità dei minimi tariffari, abrogata dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, ma deve comunque riferirsi ai parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, discostandosene motivatamente. In caso di scostamento apprezzabile dai valori medi tabellari il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti, con l’unico limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche non consone al decoro della professione. La riduzione delle spese fondata sul solo carattere seriale del contenzioso, senza argomentare una compensazione, è illegittima e lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE.

Il Fatto

Il TAR Liguria accoglieva il ricorso proposto da alcuni docenti contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma liquidava le spese di lite in soli 500,00 euro, “in considerazione del carattere seriale della controversia”. I ricorrenti, a mezzo del difensore antistatario, impugnavano tale statuizione dolendosi del carattere meramente simbolico della somma, ritenuta non consona al decoro professionale e inferiore ai minimi tariffari.

L’appellante deduceva la violazione dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull’inderogabilità dei limiti minimi, nonché degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 6, § 1, CEDU e dell’art. 47 CDFUE. Chiedeva la riforma della sentenza con condanna al pagamento di 1.189,00 euro oltre oneri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione (n. 169/2025 del 13 gennaio 2025) secondo cui il TAR gode di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, potendo anche disporne la compensazione per giusti motivi. Quando però la condanna sia disposta, il giudice deve attenersi ai parametri del D.M. n. 55/2014, tenendo conto dei valori medi tabellari, aumentabili o diminuibili fino al 50 per cento.

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe professionali a opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, e la disciplina dell’art. 13 della legge n. 247/2012, che affida al giudice la liquidazione secondo i parametri ministeriali. Da ciò deriva il venir meno del vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari previsto dall’art. 24 della legge n. 794/1942. I decreti ministeriali sopravvenuti vanno letti in senso conforme alle previsioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge.

Restano fermi due corollari. In caso di scostamento apprezzabile dai valori medi, il giudice deve indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione. L’unico limite è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude somme simboliche non consone al decoro professionale. La liquidazione immotivata in misura manifestamente diversa dalle previsioni tariffarie non integra di per sé violazione di legge, ma può intaccare l’effettività della tutela quando il ristoro risulti irrisorio.

Nel caso concreto il TAR si è limitato a richiamare la soccombenza e a ridurre le spese per la serialità del contenzioso, senza argomentare alcuna compensazione parziale. Per il Collegio la serialità non giustifica la riduzione, potendo semmai aggravare la responsabilità dell’amministrazione che persevera in un contegno riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990. L’appello è pertanto accolto in parte, con nuova liquidazione equitativa in 800,00 euro, oltre oneri, in favore dei difensori antistatari; le spese del grado sono compensate in ragione del parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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