Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Molise n. 306 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Se la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può sostituire d’ufficio la valutazione della parte e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il potere di accertare d’ufficio l’interesse sussiste solo quando la parte insista per la decisione. Il difensore che ha rinunciato al mandato conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione, sia per ricevere gli atti sia per compiere atti nell’interesse del mandante. Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm. è ammesso solo per casi eccezionali.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto alla Soprintendenza una verifica sulla sussistenza di tutela in itinere ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, in vista dell’autorizzazione unica per un impianto agrivoltaico da realizzare in territorio comunale. Con nota del 30 maggio 2022 la Soprintendenza aveva escluso procedimenti di tutela archeologica in itinere, ma aveva rilevato che l’area ricade nel P.T.P.A.A.V. n. 2, la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939.
La società ha impugnato la nota, il piano paesaggistico, la delibera di approvazione e le norme tecniche di attuazione, ove interpretati nel senso di attribuire valore vincolante al parere della Soprintendenza, deducendo violazione della norma attributiva del potere ed erroneità della nota. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità per natura endoprocedimentale dell’atto e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio si sofferma anzitutto sul rigetto dell’istanza di rinvio avanzata oralmente in udienza. La rinuncia al mandato risaliva all’11 aprile 2025, sicché la parte aveva avuto tutto il tempo per nominare una nuova difesa, che avrebbe potuto costituirsi in tempo utile. Il rinvio della trattazione, ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm., è ammesso solo per casi eccezionali, nella specie non ravvisati.
Nel merito, la difesa della ricorrente ha dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il difensore rinunciante conserva lo ius postulandi fino alla sostituzione, sia per ricevere gli atti sia per compiere atti nell’interesse del mandante (Cons. Stato, sez. V, n. 3597 del 2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 2017 del 2020).
Il Collegio richiama quindi l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018: il rito amministrativo è governato dall’impulso di parte e la parte può rinunciare al ricorso in qualsiasi momento, potendo financo rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado. Tale diritto potestativo, insindacabile dal giudice, si estende alla tutela cautelare.
Ne deriva che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione. Il giudice amministrativo ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse solo ove la parte insista per la decisione; non ha invece il potere di procedere d’ufficio quando la parte deduca di non avere interesse, non potendo sostituirsi alla valutazione di questa. In ossequio al principio dispositivo, il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile (Cons. Stato, sez. IV, n. 3848 del 2016; TAR Campania, sez. VIII, n. 3066 del 2021).
Le spese processuali sono compensate integralmente tra le parti per sussistenti eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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