Concessione demaniale e vizi occulti: il giudicato limita il riesercizio del potere (TAR Sardegna n. 697 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale, l’amministrazione non può rimettere in discussione le questioni di fatto e di diritto già definitivamente accertate dal giudicato, ma deve limitarsi a completare l’istruttoria nei soli ambiti indicati dal giudice. La presunzione di conoscenza dei vizi occulti dell’opera concessa, fondata su elementi societari (quali la partecipazione azionaria o la coincidenza di cariche) o sull’entità del canone, richiede, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., il requisito della gravità, precisione e concordanza, non potendo essere desunta da semplici e generici indizi. In difetto di tale prova, grava sull’amministrazione concedente l’onere di assicurare al concessionario il ristoro dei costi sostenuti per la riparazione dei vizi occulti ai sensi dell’art. 1578 cod. civ..
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di banchine portuali destinate all’attività di transhipment, aveva segnalato all’Autorità portuale il grave degrado delle infrastrutture, chiedendo la riduzione del canone a compensazione degli interventi di ripristino. A seguito del diniego dell’Autorità, il giudizio di primo grado si concludeva con l’annullamento del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il degrado era da ricondurre a vizi occulti e non a normale usura.
La sentenza, confermata dal Consiglio di Stato con diversa motivazione, aveva però individuato un unico profilo da verificare in sede di riedizione del potere: la conoscenza dei vizi da parte del concessionario al momento della stipula. Nell’esercitare nuovamente il potere, l’Autorità portuale rigettava l’istanza, sostenendo che la società, tramite i suoi rappresentanti e la partecipazione del Consorzio industriale, fosse a conoscenza delle criticità e che il canone di favore fosse stato pattuito proprio in ragione di tali vizi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna accoglie il ricorso, ravvisando l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto molteplici profili. In primo luogo, rileva la violazione del giudicato: l’Autorità, nei punti 4 e 5 del preavviso di rigetto, aveva riproposto la questione della riconducibilità del degrado a normale usura, questione già definitivamente esclusa dal Consiglio di Stato. Tale profilo, coperto dal giudicato, non poteva essere nuovamente esaminato in sede di riedizione del potere.
In secondo luogo, il Collegio verifica l’adempimento dell’onere probatorio sulla conoscenza ex ante dei vizi da parte del concessionario. Gli elementi addotti dall’Autorità — la partecipazione del Consorzio nel capitale sociale e la coincidenza di cariche apicali — sono considerati meri indizi, non dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni. La Corte osserva che non è stato dimostrato che il Presidente del Consorzio conoscesse i vizi, né che tale conoscenza sia stata trasferita agli organi sociali della concessionaria.
Quanto alla misura del canone, il TAR esclude che la pattuizione di un canone di vantaggio possa provare la conoscenza dei vizi, poiché le ragioni di tale determinazione sono espressamente indicate nell’atto concessorio e sono riconducibili a motivi di mercato, non alla consapevolezza di criticità strutturali. Non rilevano, infine, i certificati di collaudo successivi alla stipula o quello antecedente non sottoscritto.
La sentenza, esclusa la conoscibilità dei vizi, dichiara illegittimo il diniego e ordina all’Autorità di riesercitare il potere entro trenta giorni, per individuare le modalità più corrette per assicurare al concessionario il ristoro dei costi sostenuti. Il TAR rigetta, invece, la domanda risarcitoria, ritenendo che l’amministrazione debba prima determinarsi sull’istanza, e respinge l’eccezione di prescrizione, valorizzando il meccanismo sospensivo di cui all’art. 2945 cod. civ., con decorrenza del termine dalla manifestazione dei vizi e interruzione dovuta alla notifica del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.