Annullamento consequenziale dell’ordine di demolizione dopo l’accoglimento del ricorso straordinario sul diniego (TAR Sicilia n. 1859 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione che si fonda sul diniego di condono edilizio è affetta da illegittimità derivata quando quel diniego sia stato annullato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione. Il venir meno dell’atto presupposto travolge l’atto repressivo consequenziale, che resta privo del proprio titolo giuridico. Il verbale di constatazione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione è atto endoprocedimentale, meramente ricognitivo del decorso del tempo e della mancata esecuzione: non è lesivo e non è immediatamente impugnabile. Diventa impugnabile solo il successivo atto di accertamento con cui l’amministrazione faccia proprio l’esito delle operazioni e disponga l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile, vi aveva realizzato tra il 1975 e il 1978 alcuni ampliamenti. Nel dicembre 1986 presentava domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 37/1985, versando l’oblazione e curando l’accatastamento. Nel 1997 la Soprintendenza rilasciava il nulla osta; con nota del 25 ottobre 2004 il Comune rigettava però il condono, ravvisando l’inedificabilità assoluta dell’area ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976. Il diniego era impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Regione. Nelle more, il Comune ingiungeva la demolizione delle opere con ordinanza n. 67 del 30 maggio 2005.
La ricorrente impugnava l’ordine di demolizione e il successivo verbale di inottemperanza, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del ricorso straordinario. Il Tribunale sospendeva il processo per pregiudizialità. Il C.G.A. esprimeva parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario e il Presidente della Regione lo accoglieva con decreto n. 342 del 19 luglio 2023. Dopo l’interruzione del giudizio e la riassunzione, la causa giungeva in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il rapporto tra i due atti. Il diniego di condono costituiva il presupposto logico e giuridico dell’ingiunzione di demolizione. Accolto il ricorso straordinario, quel diniego è stato dichiarato illegittimo e annullato. Ne deriva, per il Tribunale, l’illegittimità consequenziale e derivata dell’atto repressivo qui gravato: l’ordine di demolizione non ha più titolo su cui fondarsi.
Il percorso argomentativo trova sostegno nel parere del C.G.A., richiamato nella sentenza. Il Comune aveva confermato che l’area, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 78/1976, era già perimetrata come centro urbano per effetto di una delibera consiliare del 1970. L’attestato storico di ricadenza urbanistica confermava la riconduzione delle particelle alla perimetrazione del centro urbano. Da ciò il C.G.A. traeva che la qualificazione come zona B esclude l’applicazione del vincolo di inedificabilità assoluta e che il diniego non resisteva alla censura dedotta.
Quanto al verbale di inottemperanza, il Tribunale ne dichiara l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, accogliendo l’eccezione del Comune. Il verbale ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell’ente, e difetta di attualità lesiva. Ius receptum — richiamato Cons. Stato, sez. VI, n. 1254 del 2021 e Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., n. 128 del 2022 — è che il verbale ha funzione ricognitiva del decorso del tempo e della mancata esecuzione. Solo il formale atto di accertamento con cui l’amministrazione fa proprio l’esito delle operazioni produce la lesione e costituisce titolo per l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale.
Il ricorso introduttivo è dunque accolto, quello per motivi aggiunti dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e del complessivo esito del giudizio.
Nota della Redazione
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