Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 2799 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso. Il ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia sul merito. Il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite, che possono essere poste a carico del ricorrente su richiesta delle parti resistenti.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato la nota di convocazione dell’Assemblea consortile, la deliberazione assembleare che aveva nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e il relativo verbale. Il ricorso era fondato sull’assunto che i soggetti nominati fossero privi dei titoli richiesti dallo Statuto consortile per la nomina a componenti del C.d.A.
Nel corso del giudizio, con nota depositata nel 2023, il Comune ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito. La dichiarazione si fondava sul mutamento dei vertici del C.d.A. del Consorzio e, quindi, sul venir meno della situazione di fatto che aveva determinato la proposizione del ricorso, il cui eventuale accoglimento non avrebbe più prodotto alcuna utilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e ha qualificato la consequenziale pronuncia in termini di improcedibilità. La decisione si fonda sul principio della piena disponibilità, da parte del ricorrente, dell’interesse al ricorso.
Il Tribunale ha ricostruito il perimetro dei propri poteri. Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Di fronte alla dichiarazione di non voler più coltivare l’azione, l’unico esito coerente è la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione.
Il Collegio ha richiamato a sostegno Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012 n. 2216 e Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256. La giurisprudenza amministrativa conferma così che la sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta prima che la causa sia trattenuta in decisione, preclude l’esame del merito e si traduce in una pronuncia di rito.
Quanto alle spese, il Tribunale ha dato rilievo alla richiesta delle parti resistenti, che avevano insistito per la condanna. La liquidazione è stata operata in dispositivo in misura pari a € 2.100, in ragione di un terzo per ogni parte resistente, oltre accessori di legge. La condanna alle spese a carico del ricorrente, pur in presenza di una pronuncia di improcedibilità, trova quindi fondamento nella richiesta delle parti resistenti e nelle ragioni espresse all’esito della fase cautelare.
Nota della Redazione
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