Onere della prova sulla notifica dell’atto endoprocedimentale e silenzio-assenso in area vincolata (TAR Sicilia n. 2798 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 47/1985, la mancata notificazione della richiesta di integrazione documentale integra un fatto negativo che, in quanto tale, non è suscettibile di prova diretta da parte del privato; grava pertanto sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta comunicazione. Ove tale prova manchi, il termine per adempiere non può ritenersi decorso e il provvedimento di archiviazione della pratica, con conseguente ordine di rimessione in pristino, è illegittimo. Il silenzio-assenso previsto dall’art. 35, comma 18, legge n. 47/1985 non opera per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico e idrogeologico se non a condizione del rilascio del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, presenta nel 2004 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003. La Soprintendenza, con nota del 28.10.2020, archivia la pratica per asserita mancata integrazione documentale e ordina la rimessione in pristino dei luoghi entro novanta giorni.

Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo, tra l’altro, di non avere mai ricevuto la richiesta di integrazione prot. 6660 del 12.11.2018 e di avere già depositato tutta la documentazione necessaria. L’amministrazione si costituisce sostenendo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura relativa alla mancata notificazione della richiesta di integrazione documentale, qualificandola come ragione più liquida. Riconosce che l’art. 7 legge n. 241/1990 impone la comunicazione dei motivi che possono condurre all’archiviazione e garantisce il contraddittorio endoprocedimentale.

Il punto dirimente riguarda la prova della notifica. Il difetto di notifica dedotto dal ricorrente costituisce un fatto negativo, logicamente impossibile da dimostrare con prova diretta. Spetta dunque all’amministrazione dimostrare l’inconsistenza della tesi del privato.

Tale prova non è stata fornita. La Soprintendenza si è limitata ad allegare gli atti e una relazione tecnica riferibile a un momento successivo, senza documentare l’avvenuta comunicazione. Il Collegio ritiene pertanto non provata la notifica e conferma la verosimiglianza dell’assunto del ricorrente, che ha prodotto la nota comunale n. 13421/2020 attestante la positiva conclusione dell’istruttoria.

Ne consegue che il termine per adempiere non può ritenersi decorso e il ricorso è fondato. Il Collegio respinge invece la censura sul silenzio-assenso, richiamando TAR Catania, I, 9.5.2023, n. 1507, Consiglio di Stato, sez. VI, 1 luglio 2022, n. 5485 e Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2001, n. 249: l’istituto non opera in area vincolata senza il parere favorevole dell’autorità di tutela, nella specie mai rilasciato.

Il ricorso è quindi accolto e l’atto impugnato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, previa nuova diffida a produrre la documentazione necessaria. Gli ulteriori motivi restano assorbiti; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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