Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per crediti del difensore distrattario (TAR Calabria n. 1240 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammessa quando il provvedimento giurisdizionale è divenuto definitivo, è stato ritualmente notificato all’amministrazione e questa non prova di avervi dato esecuzione. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. Essa si determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si cumula, stante il suo carattere sanzionatorio, con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nel medesimo titolo. Il commissario ad acta nominato in caso di perdurante inerzia provvede anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore distrattario di una parte in un procedimento civile, agisce ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto decisorio della Corte d’Appello di Catanzaro, con il quale gli erano stati riconosciuti compensi e spese in proprio favore. Il titolo era stato pubblicato nel 2021, notificato al Ministero presso l’Avvocatura dello Stato e munito di formula esecutiva. Il ricorrente chiede altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. Alla camera di consiglio del 10 luglio 2024 la causa viene trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 ed è decorso il termine di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento, pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Sulla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, l. n. 208/2015. Non ravvisando iniquità o cause ostative, determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, e la fa decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.
Il Collegio ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora, per il caso di inerzia, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, quale fattispecie più affine (Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016). In caso di mancata refusione, alle spese provvede il commissario nel medesimo termine, in virtù del principio di pienezza e concentrazione delle tutele, di economia processuale e di buon andamento, e in coerenza con la disciplina delle spese dell’esecuzione forzata di cui agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata