Loculi areati, sigillatura dei loculi stagni e discrezionalità tecnica del Comune (TAR Toscana n. 1290 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella concessione di loculi cimiteriali areati il Comune può imporre, anche per la trasformazione di loculi stagni preesistenti, preventivi interventi di sigillatura e impermeabilizzazione, in quanto l’art. 3 del D.P.G.R. Toscana n. 13/R/2011 prescrive soluzioni tecniche idonee a impedire la fuoriuscita di liquidi e gas di putrefazione, senza distinguere tra loculi di nuova realizzazione e loculi trasformati. La scelta delle misure concrete è espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e resta sindacabile solo per palese irragionevolezza. La pretesa di ottenere la concessione mediante la sola installazione di un sistema di filtraggio e ventilazione, senza le opere di impermeabilizzazione, integra un interesse di mero fatto: difetta la legittimazione attiva e non sussiste interesse concreto e attuale quando la richiesta sia già stata soddisfatta.

Il Fatto

Una società di pompe funebri chiede al Comune di Firenze la concessione di uno specifico loculo nel cimitero di Trespiano, da utilizzare come areato, per la tumulazione di un defunto con feretro in legno e sistema di ventilazione. Il Comune risponde che sono disponibili altri loculi già areati e che quello richiesto può essere concesso solo previa sigillatura delle pareti, del soffitto, del fondo e del piano d’appoggio, secondo le disposizioni operative interne dell’ufficio tecnico. Il loculo viene poi impermeabilizzato a cura e spese del Comune e concesso.

La società di pompe funebri e la società che commercializza il filtro per loculi areati impugnano le note del novembre 2021 e, con motivi aggiunti, la nota del 20 novembre 2018 recante le modalità operative per l’impermeabilitizzazione, conosciuta solo nel corso del giudizio. Il Comune eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse e nel merito sostiene la legittimità delle misure tecniche a tutela della salute pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla struttura dell’azione di annullamento, richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2014: la domanda esige il titolo o possibilità giuridica dell’azione, l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la legitimatio ad causam, da valutare al momento della proposizione e fino alla decisione. Poiché il Comune non vieta affatto i loculi areati ma impone solo accorgimenti tecnici, la posizione delle ricorrenti si riduce alla pretesa di ottenere la concessione con il solo sistema di filtraggio: si tratta di interesse di mero fatto, privo di legittimazione attiva.

Il Collegio rileva inoltre che il ricorso è stato notificato quando la richiesta era già stata soddisfatta con la concessione del loculo trasformato a spese del Comune. La sigillatura, d’altra parte, non esclude l’installazione del sistema di ventilazione e filtraggio, sicché non è inciso l’interesse economico della società che lo commercializza. Dal 2016 al 2024 tutti i 13 loculi areati richiesti sono stati concessi, il che esclude anche l’interesse a una maggiore disponibilità.

Nel merito, le censure sono comunque infondate. Le note impugnate motivano adeguatamente il fondamento dell’intervento negli artt. 3 e 4 del D.P.G.R. 5 aprile 2011, n. 13/R, attuativo della legge regionale n. 18/2008, richiamato dal regolamento comunale di polizia mortuaria. L’art. 2 definisce i loculi areati come strutture fisse dotate di areazione naturale; l’art. 3 impone soluzioni tecniche idonee a trattare liquidi e gas dei processi putrefattivi, garantendo la tenuta ermetica della chiusura e l’impermeabilità del loculo.

Il tenore letterale della norma e la sua finalità di tutela della salute pubblica non consentono di limitare l’impermeabilizzazione ai soli loculi realizzati ex novo: identica è l’esigenza di evitare la fuoriuscita di liquidi e gas dai feretri in legno, anche quando si trasformi un loculo stagno. La scelta delle misure è rimessa all’Amministrazione quale espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palese irragionevolezza, che il Collegio non ravvisa. L’intervento preventivo è adeguato allo scopo e proporzionato.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune in € 4.000,00 oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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