Rischio di infiltrazione mafiosa e reati spia nell’ammissione alla white list (TAR Lazio n. 3834 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del rilascio dell’informazione antimafia si accerta con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di raggiungere la certezza tipica dell’accertamento penale. Gli elementi posti a base della valutazione non vanno letti in modo atomistico, ma nel loro insieme, così da ricavarne un quadro complessivo di possibile condizionamento dell’attività d’impresa. I reati spia di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiamati dall’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, e i procedimenti penali pendenti per gli stessi assumono rilievo sintomatico, purché collocati in un contesto indiziario più ampio e non assunti ad automatismo. L’Amministrazione non è vincolata agli esiti del giudizio penale, operando il procedimento amministrativo in funzione preventiva e non sanzionatoria.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Roma, il 14 ottobre 2022, ha rigettato la domanda di iscrizione nella c.d. white list di cui all’art. 1, comma 52, legge n. 190/2012. L’iscrizione era stata negata perché il legale rappresentante e amministratore unico risultava destinatario di due procedimenti penali per traffico illecito di rifiuti, oltre che di precedenti interdittive antimafia riferite ad altre società da lui amministrate.
La ricorrente ha dedotto la carenza e parzialità dell’istruttoria, il difetto di motivazione e l’erroneità dei presupposti. Ha valorizzato la lunga storia professionale del proprio amministratore nel settore del trattamento dei rifiuti e la circostanza che, nell’unico caso giudicato, l’ipotesi accusatoria era stata riqualificata in termini meno gravi. L’UTG di Roma e il Ministero dell’Interno si sono costituiti per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ratio della disciplina: scongiurare il rischio di contaminazione con la criminalità organizzata, che può realizzarsi anche senza un’immediata connivenza dell’operatore economico. In questa prospettiva, gli elementi valutati non devono essere analizzati in visione atomistica, ma nel loro insieme, per ricavare un quadro complessivo di possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa.
Il giudice amministrativo ribadisce l’autonomia tra indagine penale e procedimento amministrativo, attesa la funzione di misura preventiva, e non inquisitoria, del secondo. Il pericolo infiltrazione è nozione che delinea una fattispecie di pericolo, volta a prevenire un evento anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la sentenza precisa che il pericolo non può sostanziarsi in un sospetto dell’Amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e a elementi fattuali, alcuni tipizzati dal legislatore, altri lasciati al prudente apprezzamento discrezionale. Tra gli elementi tipizzati figurano i reati spia e i provvedimenti che dispongono il giudizio per gli stessi.
Nel caso concreto, il Collegio valorizza la consistenza e la ripetitività delle vicende riconducibili al traffico illecito di rifiuti, che hanno visto il coinvolgimento dell’amministratore nelle diverse cariche ricoperte. I due procedimenti penali pendenti, nella fase del rinvio a giudizio, costituiscono circostanza attuale, riferibile alla ricorrente per il tramite del suo amministratore, e integrano la previsione dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
La Corte esclude l’indebito automatismo, perché gli elementi sono stati collocati in un quadro indiziario più ampio, segnato dal sistematico coinvolgimento del medesimo soggetto e da plurime interdittive. Irrilevanti, in senso contrario, la storia professionale e la riqualificazione operata dal giudice penale in un unico caso e con pronuncia non definitiva. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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