Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità del ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 5896 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ne determina l’inammissibilità, con compensazione tra le parti delle spese processuali. L’adesione alla definizione agevolata della controversia manifestata dalla parte contribuente, pur non consentendo di verificare in modo univoco la correlazione tra quanto pagato a titolo di definizione agevolata delle cartelle e l’atto impositivo oggetto di giudizio, integra una causa sopravvenuta di carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso impedisce l’esame del merito e impone la declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
La parte contribuente ha impugnato varie cartelle esattoriali e l’avviso di accertamento esecutivo sottesi all’intimazione di pagamento ricevuta, oltre a ulteriori cartelle di cui ha opposto il relativo estratto di ruolo. Il giudice di prossimità ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica degli atti impugnati.
La parte contribuente ha proposto appello, lamentando l’erroneità della pronuncia sulla tardività e distinguendo il momento di formazione dell’atto dal momento della sua notifica. Ha inoltre contestato l’inesistenza dell’intimazione per difetto di sottoscrizione, perché eseguita da soggetto non validamente nominato, reiterando le censure anche nei confronti della nomina del difensore del libero foro dell’incaricato per la riscossione. La sentenza di appello ha rigettato l’impugnazione. Avverso tale pronuncia la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha replicato la parte pubblica con controricorso. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che con la memoria depositata il difensore della ricorrente ribadisce la volontà già manifestata con l’adesione alla definizione agevolata, ossia la rinuncia al ricorso. Il thema decidendum non attiene quindi al merito delle censure proposte nei gradi precedenti, ma agli effetti processuali sopravvenuti dell’atto depositato.
Il Collegio osserva che non è possibile verificare in maniera univoca la correlazione tra quanto pagato a titolo di definizione agevolata delle cartelle e l’atto impositivo oggetto di giudizio. La Corte non ne trae però conseguenze di infondatezza, né esamina la portata della rinuncia in sé.
Il dato decisivo è diverso: l’atto depositato manifesta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Il venir meno dell’interesse alla decisione priva il ricorso del presupposto che ne giustifica l’esame e lo rende inammissibile. La Corte non entra nel merito dei due motivi di ricorso e non esamina la questione della tardività dell’impugnazione degli atti impositivi.
La declaratoria di inammissibilità è accompagnata dalla compensazione tra le parti delle spese processuali. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese.
Nota della Redazione
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