Sopravvenuta carenza di interesse sul diniego di lungo periodo e revoca del patrocinio a spese dello Stato (TAR Abruzzo n. 326 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo all’esito di una nuova e autonoma istanza, fondata su presupposti diversi da quelli esaminati nel provvedimento impugnato, determina la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso il precedente diniego. Non ricorre in tal caso la cessazione della materia del contendere, che presuppone una rideterminazione dell’Amministrazione sulla medesima istanza e il riconoscimento del bene della vita in contestazione. Il giudice che dichiari l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse può disporre la revoca del patrocinio a spese dello Stato ove ravvisi la manifesta infondatezza della pretesa per difetto del requisito reddituale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato istanza di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE alla Questura di Teramo. All’esito dell’istruttoria, l’Amministrazione ha rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con scadenza predeterminata, in luogo del titolo richiesto.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e deducendo eccesso di potere per motivazione inesistente. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Teramo. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha dato atto di aver rilasciato al ricorrente, su successiva e diversa domanda, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente non ha replicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’interesse del ricorrente al ricorso introduttivo è venuto meno. Egli ha ottenuto, sebbene a fronte di una domanda presentata circa due anni dopo la prima, il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo che costituiva il bene della vita richiesto in via giudiziale.

La conseguenza è la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere invocata dalla difesa erariale. Il Tribunale esclude quest’ultima qualificazione perché l’Amministrazione non si è rideterminata sull’istanza originaria, riconoscendo il bene come dovuto in esito a quella domanda.

Il nuovo titolo è stato rilasciato all’esito di un procedimento amministrativo diverso, avviato su presupposti nuovi rispetto a quelli posti a base del provvedimento impugnato, segnatamente una diversa situazione economica del ricorrente. La sopravvenienza incide sull’interesse a coltivare il giudizio, non sull’atto originariamente impugnato.

Quanto alle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione fra le parti. Il giudice revoca inoltre il gratuito patrocinio concesso in via provvisoria dalla competente Commissione, ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso per palese mancanza del requisito reddituale richiesto ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza all’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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