Giudicato di annullamento e residuo potere di regolazione del traffico (Cons. Stato n. 6074 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento di un provvedimento che disciplina la circolazione stradale non impone all’amministrazione il ripristino automatico e perpetuo della disciplina previgente. Residua in capo all’ente locale il potere discrezionale di adottare una nuova regolamentazione della viabilità, purché nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla sentenza. Il giudice dell’ottemperanza non viola l’art. 112 c.p.c. quando, interpretando il petitum e la causa petendi in senso sostanziale, individui un obbligo di provvedere senza imporre la soluzione già annullata. La penalità di mora può essere negata quando la domanda risulti non funzionale alla effettiva tutela dell’interesse azionato.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ottenuto dal TAR Lazio l’annullamento della determinazione dirigenziale che aveva aperto al doppio senso di marcia due vie cittadine, in precedenza regolate a senso unico. La sentenza di annullamento era passata in giudicato.

In dichiarata esecuzione di quella pronuncia, la Polizia Locale adottava una nuova determinazione che, di fatto, manteneva il doppio senso. I ricorrenti proponevano allora ricorso per ottemperanza. Il TAR accoglieva il rimedio, ma nel fissare le modalità dell’ottemperare riconosceva un ampio margine di rivalutazione in capo all’amministrazione, concedendo un termine per una nuova e definitiva regolazione del traffico. Avverso tale capo della decisione gli interessati hanno proposto appello, lamentando la vanificazione dell’effetto ripristinatorio del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame e conferma integralmente la decisione di primo grado. Il punto di partenza è corretto: si tratta di stabilire quali siano i limiti oggettivi del giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento.

Gli appellanti negano che, dopo l’annullamento, residui all’amministrazione un margine valutativo. La Corte ritiene il contrario. L’annullamento elimina il provvedimento illegittimo, ma non cristallizza in via definitiva la disciplina precedente: resta nella sfera della discrezionalità dell’amministrazione la valutazione in ordine all’applicazione del regolamento viario. Gli stessi appellanti riconoscono che il potere di modificare la disciplina del traffico permane, sia pure nel rispetto del vincolo conformativo.

Il nodo è che gli interessati non possono pretendere che le vie restino a senso unico in perpetuo. L’annullamento non attribuisce una situazione giuridica soggettiva di immutabilità della regolazione, ma impone all’ente di provvedere legittimamente e motivatamente.

Non sussiste alcun vizio di ultrapetizione. Spetta al giudice interpretare la domanda individuando petitum e causa petendi in senso sostanziale, senza vincolo alle espressioni letterali delle parti, salvo che si configuri una domanda radicalmente difforme. Il vizio ricorre solo quando il giudice pronunci oltre le pretese formulate o su questioni estranee all’oggetto del giudizio. L’art. 112 c.p.c. è violato se il giudice altera gli elementi identificativi della domanda pronunciandosi su un bene diverso da quello richiesto, come chiarito dalla Consiglio di Stato sez. IV, 25 gennaio 2024, n. 813. Evenienza che nella fattispecie non ricorre.

Quanto alla penalità di mora, la statuizione del primo giudice è corretta: la domanda si rivela non funzionale e utile rispetto all’interesse azionato. Le spese sono compensate, in considerazione delle obiettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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