Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso sul permesso in sanatoria (TAR Sardegna n. 80 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dallo stesso ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. Il giudice amministrativo non può estendere il thema decidendum a questioni solo allegate dalle parti e non oggetto delle domande proposte, neppure quando il ricorrente le ritenga rilevanti ai fini del venir meno dell’interesse. Resta pertanto estranea al giudizio ogni valutazione sulla decadenza del permesso di costruire in accertamento di conformità conseguente alla mancata esecuzione dei lavori entro il termine assegnato. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento della legittimità degli atti impugnati.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in Senorbì in via Nenni n. 4, ha impugnato il permesso di costruire in accertamento di conformità n. 2 del 24 febbraio 2020, rilasciato dal Comune ai vicini per l’adiacente fabbricato di via Carlo Sanna nn. 272, 274 e 276 e via Nenni n. 2, unitamente alla relazione istruttoria e alla determinazione n. 1411 del 27 novembre 2019, con cui l’amministrazione ha annullato in autotutela il precedente permesso n. 4/2018.

Il ricorrente deduceva che il proprio diritto edificatorio sarebbe stato limitato dalla necessità di rispettare le distanze dall’immobile dei vicini, fino a quando questo non fosse stato riportato a conformità urbanistica. Con motivi aggiunti, depositati dopo l’accesso ad alcuni atti, articolava ulteriori censure di violazione delle norme di attuazione del PUC e dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso cumulativo e la carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

In vista dell’udienza il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che l’accertamento di conformità dovesse ritenersi respinto ai sensi dell’art. 16, comma 3 bis, della l.r. n. 23/1985 per mancata esecuzione delle opere nel termine annuale. Il Comune ha replicato che la norma attribuisce valore di diniego non all’assenza dell’accertamento dei lavori, ma all’esito negativo del sopralluogo, non intervenuto nella specie.

Il Collegio non si pronuncia su tale contrapposizione. Esso rileva che la declaratoria di improcedibilità discende da quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nelle memorie del 4 e del 16 ottobre 2024, e non richiede alcun accertamento sul merito delle censure.

Il Tribunale delimita con nettezza il perimetro del giudizio: esula dal thema decidendum qualunque valutazione sulla decadenza del permesso in sanatoria per mancata esecuzione dei lavori. Si tratta di circostanze meramente allegate, non rientranti nell’oggetto delle domande proposte e come tali insuscettibili di accertamento in quella sede, benché ritenute rilevanti dal ricorrente ai fini del venir meno dell’interesse.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *