Pensione privilegiata dalla domanda e non dall’aggravamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 237 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria, qualora l’infermità contratta durante il servizio militare e già riconosciuta dipendente da causa di servizio sia meritevole di ascrizione tabellare, la decorrenza delle prestazioni economiche non può essere ancorata alla successiva domanda di aggravamento, ma va fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Il riconoscimento del nesso causale con il servizio, contenuto nel modello “C”, non esaurisce l’obbligo di accertamento officioso della misura dell’invalidità. L’accertamento medico-legale disposto in giudizio può accertare la sussistenza del requisito tabellare già alla data della domanda, con conseguente parziale accoglimento del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, militare di leva incorporato dal 15 dicembre 1983 al 6 dicembre 1984, aveva riportato durante un lancio da paracadutista un infortunio alla spalla sinistra, con diagnosi di lussazione acromion claveare. Per tale lesione era stato compilato il modello “C”, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ed egli era stato congedato per fine ferma il 6 dicembre 1984.
A seguito della domanda di pensione privilegiata presentata il 7 maggio 2015, la competente CMO giudicava l’infermità dipendente da causa di servizio ma non classificabile ai fini del beneficio. Solo con la successiva domanda di aggravamento del 23 agosto 2017 l’infermità veniva ascritta all’ottava categoria, tabella A, con decreto concessivo della pensione dalla data di quella istanza. Il ricorrente ha impugnato il precedente decreto n. 125 del 9 settembre 2016, chiedendo la decorrenza dalla data del congedo o, in subordine, dal 1° giugno 2015.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria in relazione all’infermità riportata durante il servizio di leva, con decorrenza dalla data del congedo o dalla data della domanda di pensione, anziché dalla data dell’istanza di aggravamento.
La Sezione ha espletato consulenza tecnica d’ufficio attraverso l’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute. Il CTU, previo esame della documentazione e visita diretta del ricorrente, ha ritenuto che l’infermità fosse meritevole di indennizzo già alla data della domanda del 7 maggio 2015 e che il complesso menomativo trovasse equa ascrizione all’ottava categoria, tabella A, d.p.r. n. 834/1981.
Il giudicante ha condiviso integralmente tali conclusioni, giudicandole esaustive, coerenti con gli atti di causa e prive di vizi logici. Ha sottolineato che entrambe le parti hanno aderito alle conclusioni del CTU. L’UML ha operato una correlazione tra il giudizio della CMO del marzo 2016 e quello del maggio 2018, rilevando che la condizione artrosica è epifenomeno del trauma occorso in servizio e che la differenza tra i due accertamenti risiede essenzialmente nell’uso, nel 2018, di uno strumento diagnostico di maggiore rilevanza come la risonanza magnetica.
Su queste basi la Corte ha ritenuto sussistente il presupposto del riconoscimento fin dalla data della domanda, accogliendo parzialmente il ricorso e fissando la decorrenza delle prestazioni economiche dal 1° giugno 2015, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Sono dovuti i ratei arretrati del periodo inizialmente non riconosciuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da computarsi in regime di cumulo parziale. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la presenza di diversi pareri medici e per il solo parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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