Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per silenzio (TAR Abruzzo n. 307 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Il ricorrente può pertanto dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. In tale evenienza il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può decidere nel merito e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ossequio al principio dispositivo.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Ocre, con ordinanza n. 121 del 27 maggio 2009, ha subordinato la localizzazione e realizzazione di manufatti connessi agli eventi sismici a comunicazione e autorizzazione comunale, prevedendo la possibilità di trasformare i manufatti da provvisori in definitivi. Con autorizzazione n. 1 del 22 giugno 2009 il responsabile del servizio tecnico ha consentito al ricorrente l’installazione di un manufatto temporaneo ad uso abitativo.

Con istanza del 10 ottobre 2014 il ricorrente ha chiesto il permesso di costruire per la trasformazione in definitivo del manufatto; una nuova richiesta è stata presentata il 20 ottobre 2020, seguita da deposito di documentazione integrativa il 5 luglio 2021. Non avendo ricevuto risposta, con diffida del 22 dicembre 2023 il ricorrente ha intimato al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni. Quindi ha proposto ricorso per silenzio, chiedendo il riconoscimento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento.

La Motivazione della Corte

Costituitosi il Comune, questi ha rappresentato di aver risposto con note dell’8 e del 20 aprile 2024, segnalando che il ricorrente non aveva assolto la richiesta di integrazione documentale, così impedendo l’ulteriore corso del procedimento. Ha quindi eccepito la irricevibilità del ricorso per tardività quanto alla domanda del 2020, l’inammissibilità quanto a quella del 2014 e, in subordine, l’improcedibilità.

All’udienza in camera di consiglio dell’8 maggio 2024 la difesa del ricorrente, preso atto delle note comunali, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la condanna alle spese del Comune.

Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La piena disponibilità dell’azione fino al momento della decisione consente al ricorrente di dichiarare di avere perduto ogni interesse. Il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità, richiamando il principio secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, imponendosi una declaratoria in conformità al principio dispositivo (TAR Lazio Roma n. 971 del 2011; TAR Lazio Roma n. 33224 del 2010; TAR Campania Napoli n. 4288 del 2015).

In applicazione di tale principio il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese sono integralmente compensate, anche in ragione della tardività del ricorso per silenzio rispetto alla domanda di permesso di costruire del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *