Corrispettivo di cessione area forfettario e divieto di conguaglio postumo (TAR Sicilia n. 3269 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il corrispettivo di cessione dell’area determinato in convenzione in via forfettaria e omnicomprensiva non consente all’amministrazione comunale di richiedere successivamente conguagli per maggiori oneri di acquisizione, in assenza di espresse riserve o clausole di adeguamento. L’interpretazione del contratto muove dal tenore letterale delle clausole e non può introdurre significati ulteriori, salvo obiettiva ambiguità. Gli art. 1366 c.c. e art. 1371 c.c. impongono di escludere estensioni arbitrarie degli obblighi pattuiti e di risolvere i dubbi nel senso meno gravoso per l’obbligato. È illegittimo l’atto che alteri ex post il contenuto dell’accordo, invocando costi non originariamente previsti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato in riassunzione, dopo la declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune gli ha ingiunto il pagamento di un conguaglio sul costo di cessione dell’area. La somma richiesta si aggiungeva a quella già corrisposta dal dante causa al momento della stipula della convenzione di cessione, risalente al 1984.

La pretesa dell’ente trovava origine in una transazione intervenuta tra il Comune e gli originari proprietari, con cui era stato definito un giudizio sul valore del terreno. Da qui la rideterminazione unilaterale dell’importo dovuto e la notifica del provvedimento impositivo. Il ricorrente ha contestato di essere estraneo alla convenzione, di non essere titolare del diritto di superficie e di non poter subire gli effetti di una sentenza non trascritta; ha inoltre eccepito la prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’interpretazione e l’esecuzione della convenzione del 1984, verificando se essa autorizzasse il Comune a richiedere somme ulteriori per maggiori oneri di acquisizione. La risposta è negativa: la convenzione non contiene alcuna previsione in tal senso, e la possibilità non trova fondamento neppure nelle deliberazioni consiliari richiamate e versate in atti all’esito dell’istruttoria.

Il percorso argomentativo muove dal criterio letterale: l’interpretazione deve partire dalle parole utilizzate, senza introdurre significati diversi, salvo che emerga un’obiettiva ambiguità. Nel caso concreto il contenuto negoziale appare chiaro e inequivocabile, poiché la somma corrisposta al momento della stipula rappresentava il corrispettivo per l’acquisizione dell’area e per le opere di urbanizzazione primaria. Tale somma era stata definita in via forfettaria e omnicomprensiva.

Il Tribunale richiama l’art. 1366 c.c., che impone l’interpretazione secondo buona fede e leale collaborazione, e l’art. 1371 c.c., che nel dubbio impone di preferire il senso meno gravoso per l’obbligato. La buona fede non può condurre a un’estensione arbitraria degli obblighi pattuiti né a comprimere i diritti di una parte. Un corrispettivo supplementare non pattuito contrasterebbe con tali principi e con la tutela dell’affidamento e la certezza dei rapporti giuridici.

In assenza di espresse riserve o clausole di adeguamento, il Comune non può alterare ex post il contenuto dell’accordo invocando costi non originariamente previsti. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’ente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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