Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo (TAR Molise n. 197 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato ed è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 cod. proc. civ.. Esso ha quindi valore di cosa giudicata e può essere attuato mediante il ricorso per ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm.. Condizione essenziale è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ., con controllo del giudice sulla regolarità della notificazione. Il giudicato sostanziale si forma solo dopo tale declaratoria, non alla scadenza del termine per l’opposizione.

Il Fatto

Una società, affidataria di lavori di completamento di un edificio destinato a magazzino e deposito a servizio della logistica delle attività archeologiche, otteneva dal Tribunale di Campobasso un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sorte capitale e gli interessi. Il decreto, privo di provvisoria esecutorietà, veniva notificato al Ministero debitore, che non proponeva opposizione.

A seguito di istanza ex art. 647 cod. proc. civ., il Tribunale dichiarava il decreto esecutivo. La società notificava nuovamente il titolo in forma esecutiva, rispettando il termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione liquidava solo le spese legali, lasciando insoluto il resto. Decorso il termine, la società agiva dinanzi al TAR per l’ottemperanza delle somme residue, chiedendo anche la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il ricorso è assistito dai presupposti dell’azione di ottemperanza: l’acquisizione dello status di definitività del titolo monitorio ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. e l’avvenuta decorrenza del termine dilatorio dalla notifica del titolo in forma esecutiva.

Il punto centrale è la ricomprensione del decreto ingiuntivo definitivo, in quanto non opposto, nell’ambito dell’azione di ottemperanza. Il TAR aderisce al consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 846 del 2024, che a sua volta rinvia a Cons. Stato, sez. V, n. 4987 del 2017 e ad altre decisioni. Il decreto non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui condizione essenziale perché il ricorso per ottemperanza sia proposto anche per il decreto ingiuntivo non opposto è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.. Sul punto richiama anche la Corte di Cassazione, che ha chiarito come il giudicato sostanziale si formi nel momento in cui il giudice, controllata la notificazione, dichiara esecutivo il decreto, e come il decreto di esecutorietà si distingua dalla mera attestazione di cancelleria (Cass. civ., sez. I, n. 1650 del 2014).

Nel merito, il ricorso è fondato: è incontroverso che il Ministero non abbia provveduto all’integrale esecuzione del titolo. Il TAR ordina pertanto il pagamento delle somme liquidate a titolo di sorte capitale e dei conseguenti interessi, entro il termine di 45 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Nomina inoltre, per il caso di inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia di Campobasso, con facoltà di delega, e condanna l’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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