Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso sul silenzio (TAR Puglia n. 1301 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm. deve essere dichiarato improcedibile quando, per effetto di sopravvenienze intervenute nelle more del giudizio, venga meno l’interesse sostanziale alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse priva il ricorso della condizione dell’azione e impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa. Il giudice amministrativo prende atto della improcedibilità e, in presenza di peculiarità della vicenda e di un andamento processuale non lineare, può disporre la compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
La ricorrente, consorzio nazionale operante nel settore dei servizi energetici, aveva interesse all’adesione del Comune resistente alla Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 4, Lotto 12, disposta dall’Ente con D.G.C. n. 54 del 28.3.2023. Il rapporto contrattuale in essere con altro gestore era giunto a scadenza ed era stato più volte prorogato.
Dopo una diffida rimasta senza esito satisfattivo, la ricorrente ha proposto ricorso per accertare il silenzio serbato dall’amministrazione e ottenere la condanna alla conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso. Nel corso del giudizio, il Commissario Straordinario ha adottato la deliberazione n. 43 del 19.04.2024, che ha modificato e integrato il precedente indirizzo individuando un unico gestore per una platea più ampia di servizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione centrale non attiene al merito della pretesa, ma alla permanenza della condizione dell’azione. La ricorrente stessa, all’udienza del 19.11.2024, ha confermato a verbale l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Tale conclusione è stata condivisa dal Comune resistente, che aveva parimenti eccepito la carenza di interesse nella propria memoria difensiva. Il Collegio prende quindi atto della improcedibilità del ricorso, non essendo più ravvisabile l’utilità concreta della pronuncia richiesta.
La decisione si fonda sui richiamati artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., che attribuiscono al giudice il potere di dichiarare l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio in presenza di sopravvenuta carenza di interesse. La valutazione circa l’attualità dell’interesse costituisce infatti presupposto indefettibile per l’esame nel merito della domanda.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che la ricorrente ha insistito per la condanna dell’amministrazione al rimborso, mentre il Comune si è opposto. Il Tribunale dispone la compensazione delle spese, tenuto conto delle peculiarità della vicenda e dell’andamento processuale della medesima.
La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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