Esecuzione del giudicato amministrativo e obbligo di variazioni di bilancio (Cons. Stato n. 10258 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dedotta indisponibilità delle somme in bilancio non costituisce esimente per non onorare i debiti dell’amministrazione accertati con sentenza. L’amministrazione è tenuta, direttamente o su impulso del commissario ad acta, a operare le necessarie variazioni di bilancio per reperire i fondi occorrenti, anche modificando le priorità di spesa precedentemente stabilite. Il commissario dispone di tutti i poteri necessari al materiale reperimento delle somme, e l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non integrano legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le penalità di mora non possono essere escluse in ragione delle difficoltà finanziarie dell’ente, perché la loro misura deve dipendere dalla gravità e dalla durata dell’inadempimento, non dalla solidità economica dell’amministrazione.

Il Fatto

La vicenda ha origine da una sentenza del TAR Salerno del 2005, che ordinava al Comune di mettere in sicurezza una strada sulla quale insistono abitazioni e l’azienda agricola del ricorrente. All’inerzia dell’ente seguiva la nomina di un commissario ad acta e una lunga fase di contestazioni, definita da una successiva sentenza del 2018 che individuava analiticamente gli interventi da eseguire e autorizzava il commissario a utilizzare le risorse di bilancio anche fuori dagli stanziamenti del capitolo specifico.

Il funzionario prefettizio delegato depositava nel gennaio 2025 una relazione che riteneva conclusa l’attività commissariale. Il ricorrente la impugnava per violazione del giudicato, ma il TAR rigettava il ricorso, ritenendo non dovuto il rifacimento della curva e impossibile la pubblica illuminazione per carenza di fondi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la decisione di primo grado. Le statuizioni contenute nelle sentenze del 2018 e del 2019 sono passate in giudicato, non essendo state impugnate dal Comune, e vincolano l’amministrazione all’esecuzione degli interventi elencati. La relazione commissariale è parziale e lacunosa, perché si occupa solo della pubblica illuminazione e della segnaletica, trascurando il resto.

La Corte ritiene la relazione anche erronea sul piano finanziario. Una nota comunale del 2024 aveva attestato economie di gestione per oltre 107 mila euro, contraddicendo la precedente delibera commissariale che aveva dichiarato l’esaurimento delle risorse. Lo stesso giudicato aveva autorizzato il commissario a operare le necessarie variazioni contabili in caso di incapienza del capitolo.

Il collegio richiama l’orientamento secondo cui l’indisponibilità delle somme non esime l’amministrazione, chiamata a reperire i fondi anche modificando le priorità di spesa, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Richiama inoltre il principio per cui il commissario ha piena facoltà di adottare ogni atto utile all’esecuzione, comprese le variazioni di bilancio.

Quanto alla curva pericolosa, la Corte rileva che l’intervento è ormai coperto dal giudicato, a prescindere dalla sua natura manutentiva. Sulla rimozione delle piante di olivo, la difesa del Comune è erronea: l’art. 26, comma 9, del d.P.R. n. 495 del 1992 salva le colture preesistenti al codice della strada, dunque antecedenti al 1° gennaio 1993. Il solo motivo non accolto è il generico “ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata”, privo di individuazione delle ragioni dell’insicurezza.

La Corte condivide la sostituzione del commissario prefettizio con il Provveditore alle opere pubbliche, assegna un termine di 90 giorni e accoglie la richiesta di astreintes. Le difficoltà finanziarie non giustificano l’esonero: diversamente si creerebbe una disparità tra cittadini e tra enti, premiando i Comuni più solidi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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