Classi con alunni disabili, il limite dei venti richiede motivazione rafforzata (TAR Emilia-Romagna n. 1473 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite di venti alunni previsto dall’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 81/2009 per le classi che accolgono studenti con disabilità non opera in modo assoluto, essendo enunciato «di norma». La deroga è tuttavia legittima solo se sorretta da una motivazione adeguata e dagli esiti di una istruttoria congrua, diretta a verificare le effettive esigenze formative degli alunni disabili e a evitare anche un solo potenziale nocumento al loro diritto all’istruzione. Il limite dei venti alunni, dettato per le classi iniziali, va letto in coordinamento con l’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 81/2009 e con i principi costituzionali e convenzionali di tutela dell’inclusione, sicché la sua applicazione si estende alle classi intermedie. L’amministrazione scolastica, nel comporre le classi, deve tenere conto del numero degli alunni con disabilità e della tipologia dei locali. Ove trascuri le risultanze istruttorie che segnalano criticità per l’alunno disabile, il provvedimento è viziato per eccesso di potere.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su una studentessa minorenne portatrice di impianto cocleare bilaterale per grave disabilità uditiva, impugnava le note con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna — Ambito Territoriale di Ferrara aveva disposto, per l’anno scolastico 2025/2026, l’accorpamento di due classi prime in un’unica classe seconda presso l’istituto frequentato dalla figlia.

La classe, secondo la prospettazione, accoglieva un numero di studenti superiore alla soglia dei venti, con plurimi alunni con disabilità e i relativi insegnanti di sostegno, in un’aula di superficie ridotta. Con ordinanza cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza ai fini del riesame, imponendo all’amministrazione di valutare la questione alla luce dell’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 81/2009. Il successivo provvedimento del 16.12.2025 confermava la dotazione organica, sicché la ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso tale conferma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui le norme sulla composizione delle classi vanno lette in modo coordinato con i principi a tutela del diritto all’educazione e all’istruzione: l’amministrazione deve considerare il numero degli alunni disabili per evitare un serio nocumento al diritto all’istruzione, derivante dalla difficoltà di impartirlo in classi troppo connotate da percorsi differenziati di apprendimento (Cons. Stato, ord. n. 278/2020; TAR Lazio, sez. III, n. 7920/2020).

Il Collegio aderisce all’orientamento che estende alle classi intermedie il limite dei venti alunni previsto per le classi iniziali: una lettura contraria alla ratio della disciplina consentirebbe, in presenza di disabili, un aumento degli allievi rispetto a quelli di provenienza, risultato incompatibile con le esigenze di inclusione (TAR Sicilia, sez. III, n. 2250/2014).

Su tale premessa il Tribunale precisa che la disposizione non impone in modo assoluto un massimo di venti alunni, ma che la deroga deve essere adeguatamente motivata sulla base di una idonea e congruente attività istruttoria. Nel caso concreto il numero degli iscritti e quello degli alunni con disabilità superano abbondantemente la soglia, evenienza che avrebbe richiesto un approfondimento istruttorio diretto a verificare le effettive esigenze di apprendimento.

Il Collegio rileva quindi una serie di incongruenze non ponderate: la nota della dirigente scolastica, che dopo aver escluso criticità ammette lievi difficoltà di attenzione legate ai rumori di fondo, considerazione di rilievo decisivo per un’alunna con impianto cocleare; le osservazioni del GLO sul sovraccarico e sull’affaticamento della studentessa; il PEI, che qualifica la classe più numerosa come «barriera» e prescrive strumenti compensativi; il parere della dirigente tecnica, che dopo sopralluogo suggeriva di collocare la classe in un’aula più ampia e di riallestirla con pannelli fonoassorbenti, senza che l’amministrazione abbia poi messo a disposizione un’aula idonea.

Da tali elementi emerge che l’amministrazione non ha adeguatamente valutato gli esiti dell’istruttoria, che avevano messo in luce criticità incidenti negativamente sul diritto dell’alunna con disabilità a una corretta educazione e istruzione. Sotto questo esclusivo profilo le censure sono accolte, con annullamento degli atti impugnati e salvezza del potere-dovere dell’amministrazione di adottare i conseguenti provvedimenti previa adeguata istruttoria. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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