Sopravvenuta soddisfazione della pretesa e cessazione della materia del contendere (TAR Veneto n. 1905 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso all’azione giudiziaria, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre, invece, quando sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione di tale interesse. L’inammissibilità per carenza di interesse attiene al momento genetico della proposizione della domanda e non può essere rilevata in ragione di fatti sopravvenuti. La sopravvenuta concessione del contributo nella misura richiesta integra un assetto sostanziale favorevole e interamente satisfattivo, non più revocabile in dubbio, che legittima la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’agenzia regionale per i pagamenti ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria utile all’erogazione del contributo previsto dalla DGR n. 1640 del 2023 per il sostegno alle imprese del settore turistico, unitamente agli atti presupposti, tra cui la previsione dell’Allegato A alla stessa delibera e il decreto di approvazione della graduatoria. In via subordinata ha chiesto il risarcimento dei danni per equivalente.

Nelle more del giudizio l’amministrazione, con decreto in data 18 dicembre 2024, ha disposto lo scorrimento della graduatoria e ha collocato la ricorrente in posizione utile per la concessione del contributo proprio nella misura richiesta. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese; le amministrazioni resistenti hanno chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per carenza di interesse, sempre a spese compensate.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo affronta anzitutto la qualificazione della sopravvenienza, chiarendo che essa non può essere ricondotta all’inammissibilità. Al momento della proposizione del gravame, il 31 ottobre 2024, l’interesse della ricorrente all’annullamento dei provvedimenti impugnati sussisteva: l’inammissibilità attiene al momento genetico della domanda e non può essere desunta da fatti successivi.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2025 n. 8100, Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2024 n. 1104 e Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021 n. 2224 — e distingue i due istituti. La cessazione della materia del contendere presuppone la realizzazione piena dell’interesse sostanziale, che consente al ricorrente di ottenere il bene della vita ambito. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre, invece, quando sopravvenga un assetto ostativo alla realizzazione di quell’interesse, per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene.

Nel caso concreto la concessione del contributo nella misura richiesta ha completamente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Si verte, pertanto, in un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, pronuncia di merito idonea al giudicato sostanziale, perché accerta in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto di interessi favorevole alla ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio e interamente satisfattivo della pretesa, come tale non più revocabile in dubbio.

Su tale qualificazione il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 13 febbraio 2025, n. 1218. Il giudizio è quindi definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese stante l’accordo tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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