Silenzio inadempimento su istanze di emersione: irricevibile l’azione tardiva (TAR Lombardia n. 1598 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione deve essere notificata entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, a pena di irricevibilità. In materia di istanze di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, l’incertezza sul termine procedimentale è stata risolta dal Consiglio di Stato n. 3578 del 9 maggio 2022; pertanto la rimessione in termini per errore scusabile opera fino all’8 giugno 2023 e non oltre. I solleciti successivi non equivalgono a nuova istanza e non riaprono i termini. La decadenza processuale non elide l’obbligo sostanziale di provvedere. Il danno da ritardo richiede la rigorosa prova dei presupposti dell’art. 2043 c.c. e della spettanza del bene della vita.
Il Fatto
Alcuni cittadini stranieri hanno agito davanti al TAR Lombardia per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sulle istanze di emersione dal lavoro irregolare presentate in loro favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Hanno chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, invocando l’incertezza sui termini di conclusione del procedimento, e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da ritardo.
Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile. Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha chiesto chiarimenti sullo stato dei procedimenti. All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette di poter prescindere dalla mancata ottemperanza alla richiesta istruttoria e definisce il giudizio con pronuncia di irricevibilità della domanda di accertamento e di rigetto di quella risarcitoria. Il nodo è il termine per agire. La Sezione ricorda di aver più volte concesso la rimessione in termini, stante l’incertezza sul termine procedimentale, sciolta solo dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3578 del 9 maggio 2022, che ha fissato in 180 giorni il termine per decidere.
Su questa base il Tribunale aveva già precisato che il termine di un anno per proporre azione di silenzio, a fronte di inerzia già maturata, decorre dal 9 maggio 2022 e si consuma, tenuto conto della sospensione feriale, l’8 giugno 2023, con la conseguenza che dal 9 giugno 2023 non sussiste più ragione di ricorrere all’istituto eccezionale (TAR Lombardia n. 2275 e n. 2277 del 2023). La valutazione è condivisa.
Il Collegio aggiunge che i solleciti presentati in corso di procedimento non equivalgono a nuova istanza e non valgono a riaprire i termini (Cons. Stato n. 2419, n. 2380 e n. 2357 del 2024). Il ricorso, notificato il 1° agosto 2023, è dunque tardivo rispetto agli artt. 31, comma 2, e 117, comma 1, cod. proc. amm. e va dichiarato irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a), cod. proc. amm.
Il Tribunale chiarisce però che la decadenza processuale non opera sul piano sostanziale: permangono l’obbligo di provvedere e la rilevanza del silenzio, con possibilità di attivare le procedure di sostituzione dell’organo inerte ex art. 2, comma 9-ter, legge n. 241/1990 e di valutare la performance del responsabile ai sensi dell’art. 2, comma 9, legge n. 241/1990.
Quanto al risarcimento, la pretesa è formulata in modo generico, senza allegazione dei fatti costitutivi. Il danno da ritardo va ricondotto allo schema dell’art. 2043 c.c., con rigorosa applicazione dell’onere della prova e senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (Cons. Stato n. 10664 del 2023); occorre inoltre la dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita (Cons. Stato n. 514 del 2024). La domanda è quindi infondata. Le spese sono compensate per i contrasti giurisprudenziali e la mancata ottemperanza istruttoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.