Ottemperanza al giudicato sulle spese prescinde dalla notifica all’ufficio periferico (TAR Veneto n. 1900 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato di condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, la mancata notificazione del titolo esecutivo all’articolazione periferica delegata al pagamento non incide sull’obbligo dell’amministrazione soccombente né sul decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La sentenza di condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva sin dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ., e l’ufficio periferico costituisce mera articolazione del Ministero, non soggetto pubblico tenuto all’adempimento. È onere dell’amministrazione inoltrare sollecitamente il titolo già esecutivo al funzionario responsabile del pagamento. La nomina del commissario ad acta per l’inerzia successiva è sufficiente a garantire l’esecuzione, con conseguente rigetto della domanda di penalità di mora.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato in proprio, ha agito in ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali, con distrazione in suo favore, per complessivi € 2.000,00 oltre accessori. Il titolo era stato notificato presso la sede reale del Ministero e risultava passato in giudicato.
Poiché l’amministrazione non aveva eseguito spontaneamente il pagamento nel termine di 120 giorni previsto dalla normativa sulle esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il presupposto dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel caso concreto ricorrono tutti i presupposti: notifica del titolo presso la sede reale dell’amministrazione, decorso infruttuoso del termine dilatorio e certificazione del passaggio in giudicato.
Il nucleo argomentativo riguarda la difesa del Ministero, secondo cui la sentenza non era stata notificata all’Ufficio Scolastico Regionale, con conseguente impossibilità di avviare tempestivamente la liquidazione. Il TAR ritiene l’eccezione irrilevante. La mancata notificazione all’ufficio periferico non influisce né sull’obbligo di pagamento a carico del Ministero soccombente, né sul decorso del termine di 120 giorni.
Il Collegio richiama l’art. 282 cod. proc. civ.: la sentenza di condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva sin dalla pubblicazione. L’Ufficio Scolastico Regionale è soltanto un’articolazione periferica del Ministero delegata al pagamento, non il soggetto pubblico soccombente tenuto all’adempimento del giudicato. Ne deriva che spetta all’amministrazione inoltrare con sollecitudine la sentenza già esecutiva al funzionario responsabile, senza che tale incombente gravi sulla parte privata titolare del credito.
Accertato l’inadempimento, desunto dalla stessa dichiarazione dell’amministrazione circa l’iter di liquidazione ancora in corso, il TAR dichiara l’obbligo di esatta e integrale esecuzione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con pagamento di € 2.000 oltre accessori. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di subdelega e senza liquidazione di compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio la respinge: la nomina del commissario, prevista per il caso di inerzia successiva, assicura già l’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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